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Legge sul contratto d’assicurazione: più diritti per le persone assicurate

Il 1o gennaio 2022 entra in vigore la revisione della legge sul contratto d’assicurazione (LCA). La Mobiliare adatta di conseguenza le condizioni generali e le informazioni per la clientela.

La legge sul contratto d’assicurazione, che disciplina la relazione tra consumatori e compagnie di assicurazione, è stata rivista dopo più di 110 anni. La legge è stata adeguata alle nuove circostanze e offre ora più diritti alle persone assicurate. Per la previdenza professionale valgono regole specifiche.

Cosa cambia dal 1o gennaio 2022?

Ecco i principali cambiamenti:

  • Diritto di recesso di 14 giorni
  • Diritto di recesso ordinario dopo 3 anni
  • Proroga del termine di prescrizione
  • Semplificazione degli scambi elettronici
  • Introduzione di un diritto di credito diretto generale per tutte le assicurazioni di responsabilità civile
  • Diritto di recesso unilaterale da parte delle clienti e dei clienti per le assicurazioni malattia complementari
  • Nelle assicurazioni sulla vita, garantiamo ai nostri assicurati un diritto di revoca di quattordici giorni da ormai diversi anni.

Quali disposizioni si applicano ai vecchi contratti?

Alcune di queste nuove disposizioni valgono anche per i contratti esistenti: la semplificazione degli scambi elettronici, il diritto di recesso ordinario dopo tre anni con successivo diritto di recesso annuale e il diritto di recesso straordinario per motivi gravi.

Il diritto di disdetta ordinaria dopo 3 anni non interessa le nostre assicurazioni sulla vita. Ormai da diversi anni, infatti, è possibile disdire il proprio contratto alla successiva scadenza del premio.

Se opportuno, la Mobiliare applica le novità introdotte nella LCA anche per i contratti d’assicurazione esistenti. In questo modo le clienti e i clienti traggono il massimo vantaggio.

Quali sono le implicazioni pratiche di queste modifiche?

Diritto di recesso di 14 giorni

Se volete sottoscrivere un contratto assicurativo, da adesso godete di un termine di ripensamento. Entro 14 giorni potrete revocare la vostra proposta di sottoscrizione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione del contratto. Eventuali prestazioni già percepite dovranno essere rimborsate.

Il diritto di recesso non si applica alle assicurazioni collettive di persone, a coperture provvisorie approvate e ad accordi con una durata contrattuale inferiore a un mese.

Nelle assicurazioni sulla vita, applichiamo il diritto di revoca di quattordici giorni già da diversi anni.

Diritto di recesso ordinario dopo 3 anni

La durata comune dei contratti assicurativi è di cinque o dieci anni. Da ora avete la possibilità di revocare un contratto per la prima volta al termine del terzo anno assicurativo e, poi, al termine di ogni anno successivo, anche per contratti sottoscritti prima del 1o gennaio 2022. Questo diritto si estende a entrambi i partner contrattuali.

Il diritto di disdetta ordinaria dopo 3 anni non interessa le nostre assicurazioni sulla vita. Ormai da diversi anni, infatti, la Mobiliare vi garantisce la possibilità di disdire il vostro contratto alla successiva scadenza del premio.

Proroga del termine di prescrizione

Il termine di prescrizione per pretese derivanti da contratti assicurativi viene prolungato: a partire dal prossimo anno potete far valere danni verificatisi fino a cinque anni prima, invece dei due attualmente previsti.

Dal 1o gennaio 2022 applichiamo anche nelle assicurazioni sulla vita il nuovo termine di prescrizione di 5 anni.

I crediti dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia continuano a prescriversi dopo due anni.

Semplificazione degli scambi elettronici

Sono state ampliate la modalità con cui possono essere comunicate le dichiarazioni o le informazioni relative al contratto di assicurazione. Per esempio, per revocare un contratto di assicurazione, era necessaria finora una lettera con firma manoscritta. Da adesso potete comunicare il recesso sotto forma di testo, vale a dire in particolar modo via e-mail, indipendentemente dalla durata contrattuale già trascorsa.

Per le assicurazioni sulla vita, potete trasmetterci le vostre richieste per posta, come in passato, o per e-mail, a condizione che l’indirizzo e-mail sia registrano nel nostro sistema partner. È importante che trasmettiate le vostre richieste alla sede di Nyon. Troverete l’indirizzo e-mail del nostro servizio clienti nella nostra corrispondenza.

Introduzione di un diritto di credito diretto generale per tutte le assicurazioni di responsabilità civile

Se vi viene arrecato un sinistro, per esempio venite morsi da un cane di terzi o nel vostro appartamento dato in affitto il nuovo parquet viene usurato eccessivamente, potete far valere contro i responsabili pretese di rimborso o di responsabilità civile. Da adesso queste pretese possono essere notificate anche direttamente all’assicurazione di responsabilità civile di questa persona.

Diritto di recesso unilaterale per l’assicurazione malattia complementare

Soltanto gli assicurati e le assicurate hanno il diritto di disdire la propria assicurazione malattia complementare dopo tre anni o dopo un caso di sinistro. Le compagnie di assicurazione seguivano già questa prassi, che ora è stata però integrata nella legge.

Troverete il testo di legge completo su Fedlex, la piattaforma per la pubblicazione del diritto federale.

Avete altre domande? Le collaboratrici e i collaboratori della vostra agenzia generale saranno lieti di aiutarvi!