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Durata del pagamento continuato del salario

Fino a quando il collaboratore gode del pagamento continuato del salario?

Se un collaboratore contrae un'inabilità al lavoro senza colpa, ha diritto al pagamento continuato del salario per un determinato lasso di tempo, a condizione che il rapporto di lavoro si sia protratto per più di tre mesi o che il contratto di lavoro sia stato stipulato per un periodo superiore a tre mesi.

L'obbligo di continuazione del pagamento del salario è stabilito nell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni. Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un «tempo adeguatamente più lungo», secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

Cosa si intende per adeguatamente lungo?

Della questione circa l'esatta durata che implica l'espressione «adeguatamente più lungo» si sono già occupati i tribunali. Nella maggior parte dei cantoni si fa riferimento a una sentenza del Tribunale del lavoro del Canton Berna (la cosiddetta scala bernese) del 1926. In altre regioni trovano applicazione la scala zurighese o la scala basilese.

Durata del pagamento continuato del salario – Scala bernese

La scala bernese correla l'obbligo di continuazione del pagamento del salario all'anzianità di servizio:

Anno di servizio Pagamento continuato del salario
Nel 1° anno di servizio 3 settimane
Nel 2° anno di servizio 1 mese
Nel 3° e nel 4° anno di servizio 2 mesi
Dal 5° al 9° anno di servizio 3 mesi
Dal 10° anno di servizio in poi 4 mesi
Dal 15° anno di servizio in poi 5 mesi
A partire dal 20° anno di servizio 6 mesi*

* A seconda della fonte, anche dal 20° anno di servizio dopo ogni 5 anni di servizio: un mese in più (quindi a partire dal 25° anno di servizio: 7 mesi; dal 30° anno di servizio: 8 mesi; dal 35° anno di servizio: 9 mesi)