Assicurazione mediante convenzione

Assicurazione mediante convenzione
Prolungamento della copertura infortuni in seguito a cessazione o interruzione del lavoro

L’ultimo datore di lavoro presso cui si ha lavorato ha un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni presso la Mobiliare? Dopo la cessazione del rapporto di lavoro o durante un congedo non retribuito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni offre protezione soltanto per 31 giorni. L’assicurazione mediante convenzione permette di evitare le lacune assicurative e di prolungare la copertura assicurativa comodamente online.

Perché scegliere un'assicurazione mediante convenzione?

Se l’ultimo datore di lavoro ha un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni presso la Mobiliare, con l’assicurazione mediante convenzione LAINF (Svizzera) o OUFL (Liechtenstein) ci si può assicurare contro gli infortuni non professionali per massimo sei mesi consecutivi.

Prolungamento della copertura infortuni

La copertura assicurativa dell’assicurazione infortuni secondo la LAINF entra in gioco in caso di congedi sabbatici e fino a 7 mesi dopo la cessazione del rapporto lavorativo.

Copertura in tutto il mondo

Con l’assicurazione mediante convenzione LAINF si gode di copertura assicurativa contro gli infortuni in tutto il mondo, senza franchigia e partecipazione alle spese.

Stipula online semplice

L’assicurazione mediante convenzione può essere stipulata in tutta semplicità online e pagare con Twint, QR-bill, Postcard o carta di credito (VISA, Mastercard).

Esempi assicurativi

Maternità

Prolungamento del congedo di maternità
Si decide di prolungare di tre mesi il congedo di maternità non retribuito.

Cessazione del rapporto di lavoro

Dimissioni
Dopo aver presentato le dimissioni ci si decide a concedersi un lungo viaggio prima di iniziare un nuovo lavoro.
Licenziamento per ragioni organizzative
In seguito a una ristrutturazione aziendale si perde il posto di lavoro. A un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro non si è ancora trovato un nuovo posto ma l’iscrizione all’URC non è ancora stata fatta.

Riduzione del tasso di occupazione

Più tempo per la famiglia
Per tre mesi si decide di ridurre il tasso di occupazione a meno di 8 ore settimanali. Così facendo, a partire dal secondo mese viene meno l’assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Ferie non pagate

Congedo sabbatico con viaggio intorno al mondo
La decisione è presa: c’è bisogno di una pausa dal lavoro, un giro del mondo in sei mesi è in arrivo.
Collaborazione nel comprensorio sciistico
Per sei mesi l’anno si collabora in un comprensorio sciistico. Il resto dell’anno viene dedicato ai viaggi.

Pensionamento

Estendere la copertura infortuni
Siete in pensione e desiderate beneficiare della copertura infortuni completa della LAINF per i primi 7 mesi prima di includere la copertura infortuni nell'assicurazione sanitaria obbligatoria.

Che cosa è coperto?

L’assicurazione mediante convenzione comprende tutte le prestazioni secondo la LAINF coperte in relazione a un infortunio non professionale (v. più avanti). L’assicurazione mediante convenzione può essere stipulata per al massimo sei mesi consecutivi e offre una copertura in tutto il mondo.
 

Catalogo delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF 

  • Prestazioni di cura e rimborso delle spese 
  • Indennità giornaliera 
  • Rendita d’invalidità 
  • Indennità per menomazione dell’integrità 
  • Assegno per grandi invalidi 
  • Rendite ai superstiti
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF

Domande e risposte

Ecco le risposte alle domande più frequenti sull’assicurazione mediante convenzione. Per ulteriori domande siamo raggiungibili all’indirizzo abredeversicherung@mobiliare.ch.

 

Trova ulteriori informazioni sulla nostra scheda informativa per gli assicurati:

Scheda informativa per gli assicurati LAINF (CH)

Scheda informativa per gli assicurati OUFL (FL) Solo in tedesco

L’assicurazione mediante convenzione costa 45 franchi al mese e può essere stipulata per massimo 6 mesi consecutivi. In caso di incertezze sulla durata necessaria, l’assicurazione andrebbe stipulata solo mensilmente, poiché i premi già pagati non vengono rimborsati.

La stipula o il prolungamento devono essere conclusi al più tardi entro l’ultimo giorno dell’assicurazione in corso.

Contrariamente alla copertura degli infortuni secondo la LAMal (assicurazione malattie), per l’assicurazione mediante convenzione secondo la LAINF non vi sono franchigie e partecipazioni ai costi. Mentre la copertura degli infortuni secondo la LAMal copre solo le spese di cura, l’assicurazione mediante convenzione secondo la LAINF paga anche delle indennità giornaliere ed eventualmente una rendita d’invalidità, un assegno per menomazione dell’integrità o per grandi invalidi nonché rendite per superstiti.

L’assicurazione mediante convenzione conviene 

  1. se dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dopo il servizio militare non si dispone ancora di una soluzione di affiliazione del datore di lavoro, 
  2. se si usufruisce di un congedo non retribuito di oltre un mese, 
  3. se si prolunga il congedo di maternità non retribuito oppure,
  4. se il grado di occupazione viene ridotto a meno di otto ore settimanali,
  5. se andate in pensione.
  1. L’ultimo datore di lavoro deve essere assicurato contro gli infortuni secondo la LAINF presso la Mobiliare.
  2. L’assicurazione mediante convenzione può essere stipulata entro 31 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  3. L’assicurazione mediante convenzione può essere stipulata per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi.
  4. L’assicurazione mediante convenzione può essere prolungata solo mentre è in corso e non è possibile farlo retroattivamente.
  5. I premi assicurativi versati non sono rimborsati in caso di inizio anticipato di un’attività lucrativa.
  6. Chi percepisce un’indennità di disoccupazione beneficia di una copertura contro gli infortuni tramite la Suva.
  7. Se non viene stipulata un’assicurazione mediante convenzione, occorrerà includere una copertura infortuni a pagamento nella propria assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal.

 

Scheda informativa per gli assicurati LAINF (CH)

 

Scheda informativa per gli assicurati OUFL (FL) Solo in tedesco

Le collaboratrici e i collaboratori uscenti vanno obbligatoriamente informati sulla situazione assicurativa ai sensi dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni. Come supporto è possibile servirsi del formulario per datori di lavoro.

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