
Avviare un'esecuzione: Come (di norma) recuperare i vostri soldi
Come funziona una procedura d’esecuzione in Svizzera?Crediti esigibili che non vengono saldati? Una procedura d’esecuzione permette di esigere legalmente il proprio denaro. Ma come funziona una domanda d’esecuzione e quando vale la pena avviare una procedura d’esecuzione? Che cosa accade se la debitrice o il debitore solleva un’opposizione? Qui è disponibile una panoramica relativa al procedimento d’esecuzione.
Tempo di lettura: 7 minuti Ultimo aggiornamento: novembre 2025 14 Nuovo contributo
Avviare un'esecuzione: Come funziona una procedura d’esecuzione in Svizzera?
Se si intende avviare una procedura d’esecuzione contro una persona privata o un’impresa (ad es. una SA o una Sagl), occorre presentare una domanda d’esecuzione all’ufficio d’esecuzione del luogo di domicilio della debitrice o del debitore oppure del luogo in cui ha sede la società. Se il credito riguarda un’impresa individuale, è necessario presentare la domanda d’esecuzione contro la titolare o il titolare in veste di persona privata al rispettivo domicilio. Un credito esigibile può essere oggetto della procedura d’esecuzione anche in assenza di un sollecito di pagamento.
Un credito viene considerato esigibile a partire dal momento in cui le creditrici e i creditori hanno il diritto di esigere la prestazione e le debitrici e i debitori sono tenuti a portarla a termine. Se la legge o il contratto non indicano nulla di diverso, questo caso trova applicazione già al momento dell’insorgere della pretesa. Se invece bisogna prima attendere la scadenza di un termine o la presenza di una certa condizione, il debito non è ancora considerato esigibile. La procedura d’esecuzione può essere avviata non appena il credito diventa esigibile.
È possibile compilare elettronicamente la domanda di esecuzione presso lo sportello elettronico delle esecuzioni dell’Ufficio federale di giustizia. Qui vengono fornite tutte le informazioni necessarie a livello formale in merito alla domanda d’esecuzione e si viene guidati passo per passo nella compilazione del formulario. Può accadere che, dopo aver inoltrato la domanda d’esecuzione, si debbano pagare delle spese a titolo di anticipo prima che debitrici e debitori vengano contattati.
Le debitrici e i debitori ricevono un precetto esecutivo dall’Ufficio di esecuzione, il quale, in una prima fase, viene di norma inviato tramite lettera raccomandata. La consegna deve essere effettuata personalmente alla debitrice o al debitore oppure a una persona che vive nella stessa economia domestica. Se la raccomandata non viene ritirata, il precetto esecutivo viene consegnato personalmente dall’ Ufficio di esecuzione oppure, in casi particolari, dopo ripetuti tentativi di consegna falliti, dalla polizia.
Se la debitrice o il debitore è minorenne, l’ Ufficio di esecuzione competente è quello del luogo di domicilio del rappresentante legale. Se il domicilio è sconosciuto, l’Ufficio di esecuzione emette un precetto esecutivo pubblico, divulgandolo nel foglio ufficiale. Ciò accade però solo in casi eccezionali. Di norma non è possibile avviare una procedura d’esecuzione se non si conosce il luogo di domicilio.
Importante: le società di recupero crediti possono solo inviare diffide e richieste di pagamento. La procedura di esecuzione effettiva deve sempre essere attuata dall’Ufficio di esecuzione competente. Le società private non sono autorizzate a svolgere questa procedura.
Il debitore non vuole pagare e fa opposizione: Cosa fare?
Se una debitrice o un debitore non è d’accordo con la pretesa avanzata deve sollevare un’opposizione. Può farlo direttamente al momento della consegna da parte del postino o per iscritto all’ufficio di esecuzione entro 10 giorni dalla ricezione. Il sollevamento dell’opposizione comporta la sospensione provvisoria della procedura d’esecuzione e informa la creditrice o il creditore in merito al fatto che la debitrice o il debitore non riconosce il debito.
L’evoluzione della procedura da questo momento in poi viene stabilita in base al possesso da parte della creditrice o del creditore di un cosiddetto titolo di rigetto provvisorio o definitivo dell’opposizione.
Titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione:
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o riconoscimento del credito con firma della debitrice o del debitore, la creditrice o il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF).
Un riconoscimento del debito sussiste se da questo risulta la volontà assoluta e incondizionata della debitrice o del debitore di pagare alla creditrice o al creditore una determinata somma di denaro oppure una somma di denaro facilmente identificabile ed esigibile.
Se viene impartito il rigetto provvisorio dell’opposizione, la debitrice o il debitore può contestare il debito solo con un regolare processo (azione di disconoscimento del debito).
Se l’opposizione non viene presentata entro i termini stabiliti, la creditrice o il creditore può portare avanti la procedura d’esecuzione.
Titolo di rigetto definitivo dell’opposizione:
Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, la creditrice o il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (vedasi art. 80 LEF).
Se viene impartito il rigetto definitivo dell’opposizione, la creditrice o il creditore può portare avanti la procedura d‘esecuzione.
Nessun titolo di rigetto dell’opposizione:
Se la creditrice o il creditore non ha alcun titolo di rigetto dell’opposizione, deve rivendicare il credito nel corso di un procedimento civile ordinario e allo stesso tempo pretendere che l’opposizione venga respinta.
Inoltre, se la debitrice o il debitore non ha saldato il debito nonostante il precetto esecutivo oppure non ha sollevato opposizione, la creditrice o il creditore ha ora la possibilità di portare avanti la procedura d’esecuzione.
Allo sportello elettronico delle esecuzioni è possibile compilare e inoltrare elettronicamente la domanda di continuazione dell’esecuzione. Come per la domanda d’esecuzione, si viene guidati passo per passo nella compilazione del modulo e si ricevono tutte le informazioni rilevanti.

Procedura esecutiva contro un privato: luogo dell'esecuzione
- Persone private o persone fisiche: il loro luogo di domicilio.
- Residenti settimanali: l’Ufficio di esecuzione del loro domicilio principale.
- Minorenni: il luogo di domicilio del rispettivo rappresentante legale.
- Persone sotto curatela: l’autorità di protezione di minori e adulti del rispettivo domicilio.
Procedura esecutiva contro un’azienda (ad es. SA e Sagl): luogo dell'esecuzione
- Persone giuridiche e società iscritte nel registro di commercio: la loro sede.
- Imprese individuali: il luogo di domicilio della titolare o del titolare.
- Associazioni senza iscrizione al registro di commercio: il luogo dell’amministrazione (ovvero dove vengono prevalentemente condotti gli affari).
- Comunione dei comproprietari per piani: il luogo dove si trova l’immobile in compropietà.
Da quale importo conviene avviare un'esecuzione e quali costi comporta?
Sul piano finanziario, in Svizzera non esiste un importo fisso a partire dal quale conviene avviare una procedura d’esecuzione. La decisione dipende da vari fattori.
La creditrice o il creditore deve anticipare le spese per la procedura d’esecuzione. Se risulta che la procedura d’esecuzione è giustificata e dunque può essere portata avanti, la debitrice o il debitore deve successivamente farsi carico delle spese.
Le spese d’esecuzione dipendono dall’importo del credito e sono uguali su tutto il territorio svizzero. Sono disciplinate nell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF).
L’anticipo delle spese e l’onere per la procedura d’esecuzione sono sensati solo se ci sono buone prospettive di successo, da un lato nella cosa in sé (il credito è davvero dovuto?), dall’altro in riferimento alla riscossione del denaro (la debitrice o il debitore può pagare il credito?). Se sin dall’inizio è evidente che la debitrice o il debitore non è in grado di pagare, di norma non vale la pena avviare una procedura di esecuzione.
Nella prassi, spesso le creditrici e i creditori optano per una procedura d’esecuzione solo a partire da un importo di diverse centinaia di franchi. Un estratto del registro delle esecuzioni può aiutare a verificare la solvibilità della debitrice o del debitore.
Danni da mora non sono esigibili
Secondo la legge, le spese maggiori dovute alla mora sono coperte dagli interessi di mora. Le società di recupero crediti o le creditrici e i creditori non possono pertanto rivendicare alcun cosiddetto danno dovuto alla mora, anche se spesso ci provano insistentemente.
In Svizzera esistono tre procedure d’esecuzione
La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) individua tre tipi di procedura d’esecuzione.
- Esecuzione in via di pignoramento: in tal caso vengono pignorati solo i valori patrimoniali della debitrice o del debitore che sono necessari per il saldo del debito oggetto della procedura di esecuzione. L’esecuzione in via di pignoramento è la procedura cui si fa più frequentemente ricorso e riguarda prevalentemente le persone private non iscritte nel registro di commercio e i crediti quali imposte, contributi AVS e contributi di mantenimento periodici.
- Esecuzione in via di fallimento: questa procedura di esecuzione prevede il sequestro e la liquidazione di tutti i valori patrimoniali della debitrice o del debitore (fatta eccezione per i cosiddetti beni necessari) al fine di saldare i debiti. Una procedura di esecuzione di questo tipo è possibile anche per le persone private, ad esempio se sono iscritte nel registro di commercio come titolari di un’impresa individuale. In tal caso non si opera alcuna distinzione sul fatto che la procedura di esecuzione riguardi i debiti commerciali o privati.
- Esecuzione in via di realizzazione del pegno: la creditrice o il creditore vanta un credito garantito da pegno (ad es. un pegno immobiliare come una cartella ipotecaria o un pegno manuale) della debitrice o del debitore che viene realizzato (ad es. mediante pubblico incanto) per estinguere il debito.
Domande e risposte
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