
Congedo di maternità, di paternità e di adozione in Svizzera
Sta per arrivare un bebè! La gravidanza e le prime settimane dopo il parto rappresentano un periodo particolare per le mamme e i papà. Qui è possibile scoprire quali diritti spettano alle mamme durante la maternità, per quanto tempo viene versata l’indennità di maternità o come sono disciplinati il congedo di paternità e quello di adozione.
- Tempo di lettura: 7 minuti
- Ultimo aggiornamento: luglio 2025
Protezione della maternità e congedo di maternità
In Svizzera, le madri che svolgono un’attività lucrativa hanno diritto a un congedo di maternità per le prime 14 settimane (98 giorni) dopo il parto. Durante la gravidanza e per un massimo di 16 settimane dopo il parto sono tutelate dai licenziamenti. Ciò significa che il loro datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro in questo periodo.
Indennità di maternità o compensazione per maternità durante il congedo di maternità
Nelle prime 14 settimane dopo la nascita di un bambino, le madri che lavorano ricevono un’indennità di maternità, detta anche compensazione per maternità. Per compensare la perdita di reddito, godono di una continuazione del pagamento del salario pari all’80% della retribuzione media, fino a un massimo di 220 franchi al giorno. Il massimo si raggiunge nel caso di una retribuzione mensile di 8250 franchi o di un reddito annuo di 99’000 franchi (importi lordi).
Le madri i cui bebè devono rimanere in ospedale per più di due settimane dopo la nascita hanno un diritto di più lunga durata all’indennità di maternità, a condizione che dopo il congedo di maternità tornino al lavoro. La durata della compensazione per maternità si prolunga del periodo trascorso in ospedale, al massimo però di 56 giorni.
Se il datore di lavoro versa alla dipendente un’indennità di maternità, la cassa di compensazione paga all’impresa dove questa è impiegata l’importo di tale indennità. Se la madre svolge un’attività lucrativa indipendente o è disoccupata, è la cassa di compensazione a versare direttamente alla donna l’indennità di maternità.
Chi ha diritto all'indennità di maternità?
Tutte le donne che lavorano e ricevono un compenso pecuniario per l’attività svolta hanno diritto a un’indennità di maternità. Nello specifico, una donna deve soddisfare una delle seguenti condizioni per percepire la compensazione per maternità:
- è una lavoratrice dipendente;
- è una persona che svolge un’attività lucrativa indipendente;
- è attiva nell’azienda del coniuge, della famiglia o del concubino e percepisce un salario;
- è disoccupata e fino al parto riceve un’indennità giornaliera dall’assicurazione contro la disoccupazione oppure soddisfa i presupposti che giustificano tale diritto;
- è incapace al lavoro a causa di malattia, infortunio o invalidità e pertanto percepisce le prestazioni di indennità giornaliera di un’assicurazione sociale o privata, a condizione che tale indennità giornaliera sia stata calcolata su un salario precedente;
- ha un contratto di lavoro valido, ma non riceve alcuna continuazione del pagamento del salario o prestazione di indennità giornaliera perché ha esaurito il diritto.
Il diritto all’indennità di maternità sussiste se nei nove mesi precedenti al parto la donna era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge AVS e ha lavorato per almeno cinque mesi. Vengono riconosciuti anche i periodi assicurativi e lavorativi trascorsi negli Stati membri dell’UE e dell’AELS.
Il diritto all’indennità di maternità termina 14 settimane dopo il parto o prima se la donna riprende il lavoro del tutto o anche in parte.
Importante: se la donna non intende riprendere a lavorare dopo il congedo di maternità, dovrebbe parlarne quanto prima con il proprio datore di lavoro, perché anche in questo caso va rispettato il termine di disdetta concordato e, in assenza di altro accordo, deve essere soddisfatto il precedente grado di occupazione. Di comune accordo è possibile, ad esempio, sciogliere il rapporto di lavoro per la fine del congedo di maternità, cui si aggiungono eventuali crediti di tempo (vacanze ecc.).
Estendere il congedo di maternità in Svizzera
In Svizzera non è prevista per legge una proroga del congedo di maternità, ma esistono alcune possibilità per prolungare il proprio congedo d’intesa con il datore di lavoro:
- le madri possono concordare con il proprio datore di lavoro una proroga del congedo di maternità sotto forma di congedo non retribuito;
- le madri hanno la possibilità di prendere le vacanze accumulate durante la gravidanza e il congedo di maternità direttamente dopo quest’ultimo.
È importante parlare quanto prima con il datore di lavoro delle possibilità di prolungamento del congedo di maternità al fine di trovare una soluzione adeguata per entrambe le parti.
Esiste una protezione della maternità prima del parto?
In Svizzera le donne incinte godono di una protezione particolare. La salute delle madri e dei loro nascituri è tutelata da qualsiasi attività che potrebbe rappresentare un rischio. La legge disciplina quanto detto come segue:
- le dipendenti incinte possono lavorare al massimo nove ore al giorno;
- se lavorano in piedi, a partire dal quarto mese di gravidanza hanno diritto a dodici ore al giorno di riposo e a pause aggiuntive di dieci minuti ogni due ore;
- a partire dal sesto mese possono lavorare in piedi per al massimo quattro ore e, se possibile, svolgono un lavoro sostitutivo da sedute per il restante tempo;
- a partire dall’ottava settimana prima del termine del parto non possono essere impiegate tra le ore 20.00 e le 6.00. Le imprese devono offrire alle impiegate incinte un lavoro giornaliero equivalente. Se ciò non è possibile, le donne ricevono l’80% del loro salario;
- se di solito lavorano a condizioni potenzialmente pericolose o con materiali dannosi per la salute, deve essere offerto loro un lavoro sostitutivo anche in gravidanza. Se ciò non è possibile, le donne ricevono l’80% del loro salario;
- il datore di lavoro è tenuto a dare loro la possibilità di stendersi e di riposarsi.
In Svizzera non esiste un congedo di maternità precedente al parto. Se la dipendente incinta soffre di complicazioni, esaurimento o altri disturbi della gravidanza, che le impediscono di lavorare, può mettersi in malattia.
Una volta rientrate dal congedo di maternità, le madri hanno il diritto di esigere delle misure a tutela della loro salute che consentano loro anche di allattare. In concreto:
- il loro orario di lavoro non può superare le nove ore;
- hanno diritto a pause pagate per l’allattamento (almeno 30 minuti a fronte di un orario di lavoro di quattro ore, 60 minuti a fronte di un orario di lavoro di oltre quattro ore e 90 minuti a fronte di un orario di lavoro di oltre sette ore);
- su richiesta possono essere esonerate dai lavori pesanti o pericolosi.
Congedo dell'altro genitore (chiamato anche congedo di paternità)
I padri come pure i coniugi delle madri che svolgono un’attività lucrativa possono prendersi due settimane di congedo retribuito entro i primi sei mesi dalla nascita del loro bambino.
A partire dal 1° gennaio 2024, la legge ha sostituito i termini di congedo di paternità e indennità di paternità con «congedo dell’altro genitore» e «indennità dell’altro genitore». Questa modifica si basa sull’introduzione del matrimonio civile per tutti nel 2022. Il diritto a due settimane di congedo retribuito resta invariato.
Con la nuova denominazione, anche le coniugi delle madri che svolgono un’attività lucrativa hanno ora diritto a questo congedo. Le imprese possono concedere al proprio personale anche un congedo di paternità o un «congedo dell’altro genitore» più lungo che però non viene finanziato dalla cassa di compensazione.
Le persone che lavorano a tempo parziale ricevono meno giorni di congedo proporzionalmente al loro grado di occupazione. Se la coniuge o il coniuge della madre lavora ad esempio all’80%, ha diritto soltanto a 8 giorni di congedo.

Congedo dell'altro genitore in Svizzera: Esiste un’indennità?
In Svizzera, il padre legittimo di un bambino ha diritto all’indennità di paternità. Questo status può essere ottenuto tramite matrimonio con la madre, riconoscimento della paternità o una sentenza del tribunale. Anche la moglie della madre può avere diritto a questa indennità se al momento della nascita è coniugata con la partoriente e il bambino è stato concepito con la donazione di seme ai sensi della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica. Il padre o la coniuge della madre devono essere stati assicurati presso l’AVS nei nove mesi prima del parto e aver lavorato in questo periodo per almeno cinque mesi.
L’indennità è pari all’80% del reddito medio prima del parto, tuttavia al massimo a 220 franchi al giorno. Per due settimane di congedo vengono pagate 14 indennità giornaliere, ovvero al massimo 3080 franchi.
Attenzione: l’indennità non viene versata automaticamente. Occorre farne domanda per tempo presso la cassa di compensazione competente.
Richiedere il congedo dell'altro genitore in Svizzera: Ecco come procedere
In Svizzera è possibile discutere del congedo pianificato dell’altro genitore direttamente con il proprio superiore. È necessario informare tempestivamente la propria datrice di lavoro in merito all’assenza pianificata, chiarire quando si desidera mettersi in congedo e per quanto tempo. Per sicurezza sarebbe meglio farsi confermare per iscritto quanto concordato.
Congedo di adozione: Cosa si applica in Svizzera
Le persone che svolgono un’attività lucrativa e adottano un bambino di meno di quattro anni di età hanno diritto a due settimane di congedo di adozione retribuito, di cui devono usufruire entro il primo anno dall’adozione. Il congedo può essere preso per intero oppure può essere suddiviso in singoli giorni (10).
I genitori adottivi possono decidere in autonomia chi di loro prenderà il congedo oppure ripartirlo tra loro, tuttavia non possono avvalersene in contemporanea.
Il congedo di adozione viene concesso in aggiunta alle vacanze ordinarie, pertanto il datore di lavoro non può ridurre le ferie.
Matrigne e patrigni che adottano il figlio del partner non possono usufruire del congedo di adozione retribuito.
Qual è l'importo dell'indennità di adozione in Svizzera?
L’indennità di adozione è pari all’80% del salario medio percepito prima dell’adozione, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Per due settimane le madri e i padri adottivi ricevono 14 indennità giornaliere (nel complesso al massimo 3080 franchi).
In caso di congedo settimanale vengono pagate 7 indennità giornaliere alla settimana. In caso di congedo giornaliero vengono concesse in aggiunta 2 indennità giornaliere per 5 giorni indennizzati.
Esiste un congedo parentale in Svizzera?
In Svizzera non esistono congedi parentali che si protraggono per più mesi o anni come in altri Paesi europei. Tuttavia, alcune imprese offrono volontariamente dei congedi parentali più estesi.
Delle alternative popolari ai congedi parentali per le dipendenti e i dipendenti sono i congedi non retribuiti oppure gli orari di lavoro flessibili o a tempo parziale. Queste soluzioni non sono prescritte dalla legge e dipendono dal consenso del datore di lavoro.
Come richiedere il sussidio parentale (assegni familiari) in Svizzera?
Gli assegni familiari rappresentano un sostegno finanziario per i genitori. Gli assegni mensili vengono versati alle persone che svolgono un’attività lucrativa dipendente o indipendente oppure che non ne svolgono alcuna.
Spetta al datore di lavoro versare tali assegni per il proprio personale dipendente. Ciò significa che il datore di lavoro richiede gli assegni familiari alla cassa di compensazione e poi li versa direttamente alla dipendente insieme al relativo salario. Le persone che svolgono un lavoro indipendente devono presentare da sé la richiesta degli assegni familiari alla loro cassa di compensazione. In tal caso, è la cassa di compensazione a versare direttamente gli assegni familiari alle lavoratrici indipendenti.
Domande e risposte
Altre domande?
La JurLine è disponibile gratuitamente per i clienti della Mobiliare e della Protekta. Avvocati esperti sono a disposizione per rispondere telefonicamente alle vostre domande legali personali.
Desideriamo sottolineare che questi contenuti e i documenti forniti devono essere considerati come informazioni legali generali. Non sostituiscono la consulenza legale nei singoli casi. La Mobiliare e la Protekta declinano ogni responsabilità in relazione al contenuto di questo articolo.