Un uomo con una camicia a quadri guarda in basso, preoccupato. Un'immagine simbolica della convocazione e dell'interrogatorio.

Citazione e interrogatorio in Svizzera

Una panoramica delle citazioni e degli interrogatori da parte del tribunale, del pubblico ministero e della polizia

Una citazione per un interrogatorio da parte della polizia o del pubblico ministero può destare rapidamente preoccupazione, soprattutto se non si conoscono i propri diritti. Qui è possibile scoprire quando e in che modo è possibile rifiutarsi di rispondere, che cosa significa rettificare una dichiarazione e quali diritti si hanno in relazione alla firma di un verbale delle autorità.

  • Tempo di lettura: 10 minuti
  • Ultimo aggiornamento: maggio 2026
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Citazione da parte delle autorità inquirenti (polizia e pubblico ministero) in Svizzera

La citazione da parte della polizia è una procedura formale che può disorientare le persone coinvolte. Qualunque sia la veste in cui si viene citati (testimone, imputata o imputato, persona informata sui fatti oppure parte lesa), è fondamentale sapere quali diritti e doveri esistono e come reagire correttamente in situazioni di questo tipo.

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Cos’è una citazione da parte della polizia?

Una citazione da parte della polizia è un invito della polizia a presentarsi un determinato giorno in un determinato luogo, di norma per un interrogatorio orale (altre informazioni più avanti). È possibile ricevere una citazione per iscritto, per telefono oppure anche di persona. 

La citazione serve per raccogliere informazioni importanti per un’indagine. La polizia può invitare il soggetto in questione in qualità di imputata o imputato oppure di persona informata sui fatti. La polizia può anche effettuare l’interrogatorio della testimone o del testimone su incarico del pubblico ministero.

Citazione come testimone

Ricevere una citazione come testimone significa che si potrebbero avere informazioni rilevanti per le indagini penali. In linea di massima, chi testimonia ha l’obbligo di farlo in modo veritiero, a meno che non si eserciti la facoltà di non deporre, nella fattispecie contro sé stessi o contro familiari. La persona citata ha inoltre il diritto di farsi accompagnare da un avvocato.

Citazione come imputata o imputato

Una citazione come imputata o imputato è notevolmente più grave, poiché in questo caso la polizia sospetta che la persona interessata abbia commesso un reato. La polizia desidera ascoltare il punto di vista dell’imputata o dell’imputato e ottenere maggiori informazioni sull’accaduto.

Le persone imputate hanno vari diritti che devono tenere presente.

  • Facoltà di non rispondere (art. 158 cpv. 1 lett. b CPP): non bisogna fornire informazioni che possano portare ad autoincriminarsi.
     
  • Diritto alla rappresentanza legale
     
  • Diritto alla traduzione
     
  • Diritto alla tutela da una forma di pressione inaccettabile: durante l’interrogatorio, la persona che conduce l’interrogatorio non può esercitare alcuna pressione sull’imputata o sull’imputato né spingerla o spingerlo a fare una deposizione. Le deposizioni rese sotto pressione o per costrizione sono inammissibili e non possono essere utilizzate come prove (art. 141 cpv. 1 CPP).

Devo deporre in qualità di testimone alla polizia?

Nel caso di interrogatorio di una testimone o di un testimone da parte della polizia, del ministero pubblico o del tribunale, sussiste in linea di principio un obbligo di comparire e di deporre. Anche qui esistono determinate situazioni in cui ci si può rifiutare di deporre:

  • Facoltà di non deporre per legami personali (art. 168 cpv. 1 CPP): le testimoni e i testimoni possono non rispondere nel caso in cui, così facendo, incriminerebbero familiari stretti (ad es. I coniugi, i partner registrati, i genitori oppure i figli).
     
  • Protezione di sé stessi (art. 169 CPP): se la deposizione può rendere la testimone o il testimone penalmente o civilmente responsabile, la persona ha il diritto di rifiutarsi di deporre.
     
  • Segreto professionale (art. 171 CPP): in determinati casi le persone che sottostanno al segreto professionale come medici, avvocati o ecclesiastici hanno la facoltà di non deporre.

Citazione per un interrogatorio da parte della polizia in Svizzera: esempi e diritti

Una citazione per un interrogatorio da parte della polizia può avere diversi motivi. Qui sono riportati esempi tipici di citazioni e una panoramica concisa dei diritti di chi è interessato dall’interrogatorio.

Se si riceve una citazione per superamento dei limiti di velocità, si tratta prevalentemente di chiarire l’accaduto. In tal caso la polizia desidera scoprire chi guidava il veicolo nel momento in questione. 

Se non ci si presenta, il caso può essere inoltrato direttamente al pubblico ministero, il che potrebbe causare spese supplementari o avere conseguenze legali. In linea di principio vale l’obbligo di comparire.

Diritti della persona citata: l’imputata o l’imputato ha facoltà di non rispondere e non collaborare.

Se si viene citati in quanto persona informata sui fatti, ciò significa che la polizia desidera avere informazioni sull’accaduto e non considera tale persona imputata né testimone. Ciò può avere vari motivi: può trattarsi, ad esempio, di una bambina o un bambino oppure di una persona con capacità di discernimento limitata oppure il proprio ruolo nel caso potrebbe essere simile a quello di una persona imputata. 

In alcuni casi può succedere che si venga interrogati inizialmente come persona informata sui fatti e successivamente come testimone o addirittura persona imputata. È importante sapere che, in linea di principio, le persone informate sui fatti non devono fare una deposizione, tranne se si presentano in qualità di parte civile.

Una citazione da parte del pubblico ministero è vincolante. Ciò significa che la persona citata deve comparire; un’assenza può comportare una citazione di comparizione o una multa disciplinare (art. 205 cpv. 4 CPP).

Diritti della persona citata: la persona imputata ha a qualsiasi livello (tribunale, pubblico ministero ecc.) la facoltà di non deporre nonché il diritto di esaminare attentamente il verbale dell’interrogatorio prima di firmarlo. Occorre accertarsi che il contenuto sia completo e corretto. In caso di omissioni o descrizioni errate, si ha il diritto di richiedere le correzioni o le integrazioni del caso.

Anche una citazione da parte del tribunale è vincolante e la non comparizione ha conseguenze legali. La citazione da parte del pubblico ministero avviene nel procedimento di accertamento, mentre una citazione da parte del tribunale ha luogo nell’ambito di una procedura giudiziaria per valutare le prove e prendere una decisione. È possibile essere citati dal tribunale in veste di testimoni, parte lesa, persone informate sui fatti oppure imputati.

  • I testimoni sono tenuti a comparire davanti al tribunale e a fare una deposizione, a meno che non si avvalgano della facoltà di non rispondere (facoltà di non deporre ai sensi degli artt. 168-171 CPP).
     
  • Se si viene citati come persone imputate, si ha il diritto illimitato a tacere e a non collaborare.

L’interrogatorio da parte della polizia: definizione e svolgimento

Un interrogatorio da parte della polizia serve ad accertare i fatti. Lo svolgimento e il focus dell’interrogatorio si differenziano a seconda che la persona citata sia la parte lesa, una testimone o un testimone, una persona informata sui fatti oppure un’imputata o un imputato. Di norma, l’interrogatorio ha luogo in un ufficio di polizia e viene verbalizzato per iscritto. Ora, ai sensi dell’art. 78a CPP, l’interrogatorio può anche essere registrato mediante dispositivi tecnici.

Il possibile svolgimento di un interrogatorio da parte della polizia è simile a quanto descritto di seguito (molto semplificato):

  1. All’inizio dell’interrogatorio la polizia verifica i dati personali della persona citata. Questa viene invitata a dimostrare la propria identità (ad es. carta d’identità o passaporto) affinché i dati possano essere registrati correttamente.
     
  2. Una volta accertata l’identità, la persona viene informata dei propri diritti durante l’interrogatorio da parte della polizia. Le indicazioni dipendono dal ruolo della persona citata (facoltà di non rispondere, facoltà di non deporre ecc.).
     
  3. In seguito la polizia pone le domande che servono a chiarire l’accaduto. Il tipo di domanda può variare in base al ruolo della persona citata, ovvero se si tratta di un testimone, di un’imputata o di un imputato, di una persona informata sui fatti o della parte lesa. La persona citata in veste di testimone ha forse assistito a un incidente della circolazione e la polizia desidera conoscere il suo punto di vista. 

    La persona informata sui fatti era anch’essa sul luogo dell’incidente, ma non è ancora chiara la sua responsabilità. La persona imputata viene interrogata dalla polizia sull’accaduto.
     

  4. Le dichiarazioni vengono verbalizzate per iscritto oppure registrate mediante dispositivi tecnici.
     
  5. Nel caso di un verbale scritto si ha il diritto di leggere attentamente il documento prima di firmarlo. Occorre accertarsi che sia stato riportato tutto in maniera corretta. In presenza di malintesi o errori è possibile richiedere le correzioni o le integrazioni del caso. Con la propria firma si conferma che il contenuto del verbale è corretto e completo e che le proprie dichiarazioni sono state riportate in modo esatto.
     
  6. Se l’interrogatorio è stato registrato mediante dispositivi tecnici non bisogna firmare nulla.

Importante: è possibile avvalersi di un avvocato. In occasione del primo interrogatorio la polizia deve ricordare alla persona citata che ha il diritto di scegliere un difensore o di richiedere se del caso un difensore d’ufficio (vedasi art. 158 cpv. 1 lett. c CPP).

Interrogatorio da parte del pubblico ministero

La comparizione davanti al pubblico ministero per un interrogatorio è obbligatoria. Il ministero pubblico convoca le persone che rivestono un ruolo chiave in una procedura, sia in qualità di testimoni, imputati, parte lesa o persone informate sui fatti.

Lo svolgimento è in linea di principio lo stesso di quello dell’interrogatorio da parte della polizia: prima dell’inizio dell’interrogatorio la persona citata viene informata dei suoi diritti (vedasi paragrafo «Occorre rendere una testimonianza alla polizia?»). Il pubblico ministero pone delle domande che contribuiscono a chiarire l’accaduto. Questo interrogatorio può essere più intenso e avere maggiori conseguenze legali rispetto a un interrogatorio condotto dalla polizia.

La persona citata ha il diritto di consultare un assistente legale e non è obbligata a fare dichiarazioni che possano incriminare sé stessa o i suoi familiari. Ha il diritto di esaminare attentamente il verbale dell’interrogatorio e di notificare eventuali errori prima di firmarlo. È possibile in qualsiasi momento rettificare o integrare questo documento (art. 78 CPP).

Interrogatorio delegato

Il pubblico ministero non deve eseguire di persona tutti gli interrogatori, ma può delegarli alla polizia. Questa procedura viene scelta soprattutto se il pubblico ministero non può condurre da sé l’interrogatorio per motivi organizzativi come, ad esempio, un elevato carico di lavoro. Di norma, lo svolgimento non cambia.

La facoltà di non deporre, la facoltà di non rispondere e il diritto a un’assistenza legale valgono anche per un interrogatorio delegato.

In sintesi: quando è possibile rifiutarsi di testimoniare?

Interrogatorio da parte della polizia

La persona citata deve comparire a un interrogatorio della polizia. Ciò vale sia nel caso in cui si tratti di testimoni che di persone informate sui fatti o di imputate e imputati. A seconda del ruolo ci sono delle eccezioni che non prevedono l’obbligo di deporre.

Interrogatorio davanti al tribunale

  • I testimoni sono tenuti a comparire davanti al tribunale e a deporre. Ci sono tuttavia determinate eccezioni che non prevedono l’obbligo di deporre.
     
    • Facoltà di non deporre (art. 168 CPP): è possibile rifiutarsi di deporre per non autoincriminarsi o per non incriminare familiari stretti. Si considerano familiari stretti coniugi, figli, genitori, fratelli e sorelle.
       
    • Segreto professionale (art. 171 CPP): se si svolge una professione che sottostà al segreto professionale, ci si può rifiutare di rilasciare dichiarazioni che violerebbero il segreto professionale.
       
  • Le imputate e gli imputati hanno il diritto illimitato di tacere (facoltà di non rispondere, art. 158 CPP) in tutte le fasi della procedura penale. Ciò significa che non possono essere fatte deposizioni che potrebbero portare ad autoincriminarsi.

Domande e risposte

Rispondiamo alle domande principali su interrogatorio e citazione.

Una deposizione già rilasciata non viene di norma cancellata completamente dagli atti istruttori. Ciò significa che un «ritiro» in senso giuridico non comporta la cancellazione della deposizione. 

La deposizione originaria rimane agli atti, dove è documentata. Tuttavia, è possibile richiedere una rettifica o un’integrazione per correggere una dichiarazione errata o chiarire malintesi.

In Svizzera non esiste alcun obbligo legale di firmare il verbale di un interrogatorio (art. 78 CPP). Se non si desidera sottoscrivere il verbale, questo dato di fatto viene annotato di conseguenza.

Si ha sempre il diritto di controllare dettagliatamente il verbale prima di firmarlo. Se si pensa che qualcosa sia stato riportato in modo errato o manchi, è possibile pretendere una correzione o un’integrazione.

I due diritti sembrano uguali, ma sono differenti e valgono in situazioni diverse. La facoltà di non deporre tutela i testimoni da deposizioni contro sé stessi o contro familiari stretti. 

Inoltre, protegge i testimoni contro la violazione del segreto d’ufficio o del segreto professionale. La facoltà di non rispondere vale per le persone imputate e le protegge affinché non si autoincriminino.

La citazione da parte del ministero pubblico avviene nella procedura investigativa, mentre una citazione da parte del tribunale ha luogo nell’ambito di una procedura giudiziaria per valutare le prove e prendere una decisione.

In linea di principio occorre dare seguito a una citazione. D’intesa con la polizia è di norma possibile spostare l’appuntamento. Una mancata comparizione non giustificata può avere conseguenze come una multa o anche l’accompagnamento per mezzo della polizia. Se si è incerti sul comportamento corretto da adottare, è sempre consigliabile richiedere una consulenza legale.

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Desideriamo sottolineare che questi contenuti e i documenti forniti devono essere considerati come informazioni legali generali. Non sostituiscono la consulenza legale nei singoli casi. La Mobiliare e la Protekta declinano ogni responsabilità in relazione al contenuto di questo articolo.

 

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