Che cos’è un bonus? Definizione di un termine molto usato
Sebbene la definizione di «bonus» non sia esplicitamente disciplinata dal diritto svizzero, il termine è frequentemente utilizzato nella pratica. In generale con bonus si intende una retribuzione speciale versata dal datore di lavoro, di solito in relazione a prestazioni particolari del lavoratore o al successo aziendale.
È importante distinguere tra un bonus concesso come gratifica (cfr. definizione nel paragrafo successivo) e un bonus come parte del salario variabile (cfr. sezione «Distinzione: bonus, gratifica o componente salariale?»). Il bonus costituisce una componente salariale quando il suo pagamento è concordato e l’importo è stabilito in anticipo oppure può essere calcolato in base a criteri oggettivi, senza dipendere dalla valutazione discrezionale del datore di lavoro. Se invece il datore di lavoro mantiene un margine di discrezionalità, il bonus può essere qualificato come gratifica: ciò non significa necessariamente che il suo pagamento sia facoltativo.
Poiché il bonus non è disciplinato in modo specifico nel Codice delle obbligazioni, il suo significato preciso e le conseguenze giuridiche dipendono dal singolo caso. Per evitare malintesi, è consigliabile definire chiaramente e per iscritto le condizioni del pagamento, le modalità di calcolo e l’eventuale diritto del dipendente a riceverlo.
Caratteristiche e definizione della gratifica
A differenza del bonus, la gratifica è disciplinata dal diritto del lavoro svizzero. Secondo l’art. 322d CO, la gratifica è una retribuzione speciale volontaria che il datore di lavoro può concedere in determinate occasioni, ad esempio per buone prestazioni, a fine anno o per un anniversario. La gratifica è sempre versata in aggiunta al salario, ma non è obbligatoria. La decisione se concederla e in quale importo è lasciata alla discrezione del datore di lavoro.
Esempio: a fine anno, un datore di lavoro corrisponde ai dipendenti una gratifica di 400 franchi come ringraziamento per il lavoro svolto.
La gratifica vera e la gratifica impropria
Nella pratica si distingue tra la gratifica vera e la gratifica impropria:
- Gratifica vera: si tratta – come descritto sopra – di un pagamento straordinario volontario per il quale non esiste un diritto giuridico.
- Gratifica impropria: è stabilita contrattualmente oppure è stata versata per diversi anni in modo così regolare e senza riserve da far sorgere un diritto (ulteriori informazioni nella sezione «Accordo tacito»). La gratificaimpropria è quindi determinata nel principio, ma non nell’importo.
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Distinzione: bonus, gratifica o componente salariale?
Stabilire se un bonus debba essere considerato una gratifica oppure una componente salariale è molto importante per il personale.
Le retribuzioni per le quali esiste un diritto sia nel principio sia nell’importo sono considerate dal Tribunale federale come salario o componente salariale.
Il Tribunale federale ha sviluppato, oltre ai criteri sopra menzionati, il cosiddetto principio di accessorietà per distinguere tra gratifica e dalla componente salariale : una gratifica deve avere un ruolo subordinato rispetto al salario, quindi non deve essere «eccessivamente elevata». Se viene versato regolarmente un importo molto alto, il pagamento può essere considerato componente salariale e non più gratifica volontaria.
Non esistono soglie fisse. La valutazione dipende dal caso concreto. Secondo la giurisprudenza più recente del Tribunale federale, per i redditi medio-alti e quelli molto elevati si applicano criteri diversi in materia di accessorietà. Nel caso di redditi molto elevati, il principio di accessorietà non assume più alcuna rilevanza.
Premi e altre retribuzioni speciali
Un altro termine impiegato nell’ambito delle retribuzioni speciali è il premio. I premi si distinguono dalle gratifiche perché sono generalmente legati a prestazioni misurabili e al raggiungimento di obiettivi.
Ad esempio, un premio può essere corrisposto per il raggiungimento di un obiettivo di vendita o per la realizzazione di un progetto. In linea di principio, il diritto al premio sussiste soltanto se è previsto dal contratto o da un regolamento. Se invece viene versato senza un impegno scritto e senza una regolarità prestabilita, resta una retribuzione speciale volontaria sulla quale non sussiste alcun diritto, ossia una gratifica.
Esistono inoltre altre forme di pagamenti straordinari, come il premio natalizio, i premi di fedeltà o i regali per anniversari di servizio. Anche in questi casi si tratta generalmente di prestazioni volontarie del datore di lavoro, che di norma non costituiscono automaticamente una componente fissa del salario.
Principio di parità di trattamento nel versamento di bonus e gratifiche
In linea generale esiste un ampio margine decisionale nella concessione di bonus, gratifiche o premi da parte dei datori di lavoro, che possono decidere liberamente se concedere tali pagamenti straordinari e a quali dipendenti. Ad esempio è consentito considerare solo determinati gruppi, come quadri o dipendenti con prestazioni particolari.
Tuttavia, il diritto del lavoro svizzero impone alcuni limiti. Si applica infatti il principio di parità di trattamento: dipendenti che si trovano in posizioni e situazioni comparabili non possono essere trattati in modo meno favorevole senza un motivo oggettivo. Una disparità di trattamento è ammessa soltanto se si fonda su criteri comprensibili, come differenze nelle prestazioni, nell’esperienza professionale, nella funzione o nelle responsabilità. Sono invece inammissibili le decisioni arbitrarie o discriminatorie.
In sintesi, i datori di lavoro possono fare differenze nella concessione di gratifiche solo se giustificate oggettivamente.
Accordo tacito: «diritto consuetudinario» in materia di pagamenti straordinari
Anche se nel contratto è espressamente indicato che la gratifica è volontaria, con il tempo può comunque sorgere un diritto a ricerverla. Ciò avviene quando per diversi anni tali gratifiche vengono versate regolarmente senza indicare chiaramente che sono volontarie e che riceverle non è un diritto. In questi casi si parla di accordo tacito.
Esempio: una lavoratrice riceve per cinque anni consecutivi una gratifica annuale e non viene mai indicato che si tratta di un pagamento volontario. In questo caso può sorgere un diritto sulla base del cosiddetto «diritto consuetudinario», anche se nel contratto era previsto diversamente. In Svizzera un tale diritto insorge generalmente dopo almeno tre anni di gratifiche regolari.
Se il datore di lavoro interrompe improvvisamente questi pagamenti, la dipendente può far valere il proprio diritto. In primo luogo, dovrebbe richiamare l’attenzione del datore di lavoro sulla prassi seguita per anni. Se ciò non consente di trovare una soluzione, può eventualmente tutelare il proprio diritto per vie legali. In tal caso è consigliabile rivolgersi a un professionista per una consulenza giuridica.
Disposizioni speciali in caso di disdetta e clausole di restituzione (clawback)
Se un lavoratore lascia l’azienda nel corso dell’anno, si pone spesso la questione se abbia comunque diritto a un premio o bonus concordato.
In molti contratti il versamento di gratifiche o premi è subordinato a un rapporto di lavoro in vigore fino a una certa data, ad esempio fino a fine anno. Se il contratto non contiene questa clausola, la gratifica viene di norma calcolata proporzionalmente in base al periodo lavorato nell’anno di riferimento.
In alcuni contratti sono inoltre presenti cosiddette clausole di clawback che permettono al datore di lavoro di richiedere la restituzione di gratifiche, premi o altre retribuzioni speciali già versate se il lavoratore lascia l’azienda poco dopo il versamento. La validità giuridica di tali clausole di clawback dipende dal caso concreto. In generale sono ammesse se previste nel contratto.
Domande e risposte
Risposte alle principali domande su bonus, gratifiche e premi.
La tredicesima mensilità non è una gratifica, bensì una componente salariale concordata contrattualmente. La gratifica, invece, è una prestazione volontaria del datore di lavoro.
Sì, in determinate circostanze il datore di lavoro può richiedere la restituzione di un bonus già versato, se nel contratto è prevista una clausola di clawback. Questa clausola consente di recuperare bonus o gratifiche qualora il dipendente lasci l’azienda entro un determinato periodo dalla corresponsione del bonus.
Dipende da quanto previsto dal contratto. Se il bonus è considerato una componente del salario, sussiste il diritto al pagamento proporzionale anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Se invece si tratta di una gratifica, il datore di lavoro può subordinare il pagamento a determinate condizioni e, ad esempio, rifiutarlo in caso di rapporto di lavoro disdetto.
Se il bonus è stato promesso contrattualmente, versarlo costituisce un obbligo contrattuale del datore di lavoro. In questo caso i lavoratori hanno, in linea di principio, il diritto di esigerne il pagamento. Se il datore di lavoro continua a rifiutarsi di versare il bonus promesso, i dipendenti possono intraprendere le vie legali per far valere il proprio diritto.
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