Un uomo è seduto sul divano con il laptop appoggiato sulle gambe. Una donna alle sue spalle indica lo schermo. Rappresentano un’immagine simbolica della continuazione del pagamento del salario e delle prestazioni di indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa.

Mantenimento del salario in caso di malattia, infortunio e decesso

Incapacità lavorativa e mantenimento del salario: doveri e diritti

Una prolungata incapacità lavorativa non ha effetti considerevoli solo sul rapporto di lavoro, ma anche sulle finanze personali. Che cosa accade se una persona non può lavorare a lungo a causa di una grave malattia, di un infortunio o di altri motivi di salute? Ecco come è disciplinata la continuazione del pagamento del salario in caso di malattia, infortunio o decesso.

  • Tempo di lettura: 9 minuti
  • Ultimo aggiornamento: gennaio 2026
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Mantenimento del salario in caso di malattia: cosa dice il CO?

La legge (art. 324a cpv. 1 CO) prevede che, in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, la datrice o il datore di lavoro debba pagare alle dipendenti e ai dipendenti l’intero salario per un tempo limitato. Ciò vale se il rapporto di lavoro dura o sia stato stipulato per più di tre mesi. Nel primo anno di servizio sussiste un diritto alla continuazione del pagamento del salario di almeno tre settimane. Dopo il primo anno di servizio, il diritto si allunga conformemente alle normative cantonali, secondo le cosiddette scale di continuazione del pagamento del salario. Con l’inizio di un nuovo anno di servizio, il diritto si rinnova. Non sono ammesse deroghe a questa normativa a sfavore delle dipendenti e dei dipendenti. È tuttavia possibile concordare un altro ordinamento equivalente o migliore nel contratto individuale di lavoro, nel contratto collettivo di lavoro o nel contratto normale di lavoro.

Per quanto tempo vale il mantenimento del salario?

Questo è determinato dalle cosiddette scale del mantenimento del salario.
La durata precisa della continuazione del pagamento del salario ai sensi dell’art. 324a CO dipende principalmente dal cantone del foro giudiziario competente (di norma la sede del datore di lavoro) e dalla durata del servizio della dipendente. Esistono tre diverse scale di continuazione del pagamento del salario: la scala basilese, quella bernese e quella zurighese. La scala zurighese vale per i cantoni Zurigo, Sciaffusa, Turgovia, Grigioni e Zugo, quella basilese per Basilea Città e Basilea Campagna e quella bernese per i restanti cantoni. Al termine della continuazione del pagamento del salario legale, il diritto al salario si estingue a meno che non sia disponibile un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia o che il contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo di lavoro o il contratto normale di lavoro non preveda un’ulteriore continuazione del pagamento del salario.

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Inizio dell'obbligo di mantenimento del salario in caso di malattia

La continuazione del pagamento del salario inizia in momenti diversi a seconda del contratto di lavoro.

  • Nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un termine di disdetta di tre mesi o meno, il diritto decorre a partire dal quarto mese di lavoro.
     
  • Nel caso di un contratto a tempo indeterminato con un termine di disdetta di oltre tre mesi, il diritto decorre a partire dal primo giorno del primo mese di lavoro.
     
  • Nel caso di un contratto a tempo determinato di oltre tre mesi, il diritto decorre a partire dal primo giorno del primo mese di lavoro.
     
  • Nel caso di un contratto a tempo determinato di tre mesi o meno, non sussiste alcun diritto alla continuazione del pagamento del salario.

Esempi

Qui è disponibile un esempio a scopo illustrativo per ogni caso.

Mantenimento del salario con un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia: cosa si applica in questo caso?

Se il contratto di lavoro comprende un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, la continuazione del pagamento del salario in caso di malattia o incapacità lavorativa è disciplinata diversamente. L’assicurazione facoltativa di indennità giornaliera per malattia assicura una parte del reddito della dipendente o del dipendente se questi non può lavorare per un periodo provvisorio a causa di una malattia. Una copertura di questo tipo permette di ricevere di norma l’80% del proprio salario dall’assicurazione.

Esistono due modelli in uso per la continuazione del pagamento del salario con assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

  1. Con periodo di attesa: il datore di lavoro può concordare con l’assicurazione un periodo di attesa, durante il quale paga alla dipendente il 100% del salario, come prescritto dalla legge. Resta riservata una regolamentazione di altro tenore nel contratto individuale di lavoro, nel contratto collettivo di lavoro o nel contratto normale di lavoro. Se il periodo di attesa dura più a lungo della continuazione del pagamento del salario legale, può accadere che, per un determinato spazio di tempo, la dipendente non riceva né la continuazione del pagamento del salario, né l’indennità giornaliera per malattia. Alla scadenza del periodo di attesa, l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia interviene e di norma continua a pagare l’80% del salario.
     
  2. Senza periodo di attesa: per alcuni contratti, l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia si fa carico del pagamento dell’80% del salario a partire dal primo giorno dell’incapacità lavorativa.
     
  3. Affinché l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia subentri nell’obbligo di continuazione del pagamento del salario del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324a cpv. 1 CO, occorre che sia equivalente (art. 324a cpv. 4 CO). Un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia viene considerata equivalente se, ad esempio, la dipendente riceve l’80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi, il datore di lavoro si assume almeno il 50% dei premi e ci sono al massimo tre giorni di carenza all’inizio dell’incapacità lavorativa, in cui non ha luogo alcuna continuazione del pagamento del salario. Se l’equivalenza non è data, la prestazione dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia viene computata all’obbligo di continuazione del pagamento del salario del datore di lavoro. È importante sapere che le prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia non sono soggette all’assicurazione sociale. Ciò significa che non possono essere effettuate deduzioni per l’AVS, l’AI, l’IPG o l’AD. Se però il datore di lavoro paga il salario nell’ambito del suo obbligo di continuazione del pagamento del salario, resta soggetto ai contributi.

Per quanto tempo si riceve l'indennità giornaliera in caso di malattia in Svizzera?

Le condizioni precise e la durata del pagamento dell’indennità giornaliera per malattia dipendono dalla polizza assicurativa individuale e dagli accordi specifici contenuti nel contratto di lavoro.

In Svizzera, l’indennità giornaliera per malattia viene di norma pagata per al massimo 720-730 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. Ciò significa che l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia paga l’80% del salario per circa due anni, a condizione che l’incapacità lavorativa persista e che l’assicurazione copra queste prestazioni.

Calcolare il mantenimento del salario in caso di malattia in Svizzera

Il calcolo della continuazione del pagamento del salario in caso di malattia o incapacità lavorativa in Svizzera dipende da più fattori: bisogna valutare se la dipendente ha un’incapacità lavorativa totale (100%) o parziale e se il contratto di lavoro prevede una regolamentazione divergente dalla legge per quanto riguarda la continuazione del pagamento del salario (ad es. un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia). Oltre al salario di base fisso vengono prese in considerazione in modo proporzionale anche tutte le altre componenti del salario, ad es. la 13a mensilità, gli assegni e le provvigioni.

Secondo le disposizioni legali, in presenza di un’incapacità lavorativa totale senza colpa in seguito a malattia, il dipendente ha diritto al 100% della continuazione del pagamento del salario. La durata della continuazione del pagamento del salario si basa sulla scala bernese, basilese o zurighese. Se in un anno di servizio un dipendente attraversa più fasi di incapacità lavorativa, queste assenze vengono cumulate.

In caso di incapacità lavorativa parziale, il salario viene pagato pro rata conformemente alla restante capacità lavorativa. Se una dipendente ha un’incapacità lavorativa, ad esempio, del 50%, riceve il 50% del suo salario per il lavoro prestato e il 50% della continuazione del pagamento del salario per il periodo di incapacità lavorativa.

L’assicurazione di indennità giornaliera per malattia si fa carico di questa continuazione del pagamento del salario o a partire dal primo giorno oppure alla scadenza del periodo di attesa (80% del salario). L’assicurazione di indennità giornaliera per malattia versa di norma il salario per un massimo di due anni.

Continuazione del salario in caso di lavoro a ore e lavoro a tempo parziale

Anche le dipendenti e i dipendenti a tempo parziale o con salario orario hanno diritto alla continuazione del pagamento del salario. Anche in questo caso occorre che il rapporto di lavoro sussista o sia stato concordato per almeno tre mesi.

In caso di entrate irregolari dovute al lavoro con salario orario, per il calcolo della continuazione del pagamento del salario viene preso in considerazione il salario medio degli ultimi 12 mesi.

Per saperne di più sul lavoro a tempo parziale

Malato durante il periodo di prova: Esiste l'obbligo di continuare a pagare il salario?

Ai sensi dell’art. 324a CO, l’obbligo di continuazione del pagamento del salario sussiste solo se il contratto di lavoro è stato stipulato per più di tre mesi o dura già da più di tre mesi. Nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un periodo di prova di tre mesi (o meno) e un possibile termine di disdetta prima della scadenza di questi tre mesi, l’obbligo di continuazione del pagamento del salario decorre solo dal primo giorno del quarto mese di lavoro.

Mantenimento del salario in caso di malattia durante il periodo di preavviso

Se una dipendente o un dipendente si ammala durante il preavviso, il termine di disdetta si interrompe per il periodo di sospensione (art. 336c CO) e può risultare in una proroga del rapporto di lavoro. Il periodo di sospensione è un periodo di protezione prescritto dalla legge, durante il quale non è possibile disdire un contratto, ad esempio in caso di malattia, infortunio o gravidanza. Non si prolunga però l’obbligo di continuazione del pagamento del salario. Vale a dire che, in determinati casi, il rapporto di lavoro continua a causa di un termine di disdetta prorogato, ma non sussiste più alcun diritto al salario.

Esempio 

Luca lavora dal 2022 presso l’azienda MN di Basilea e ha un termine di disdetta di tre mesi. Il datore di lavoro disdice il contratto a metà aprile 2024 per fine luglio 2024. Il 1° giugno 2024 Luca si ammala e si mette in malattia per tre mesi, sino alla fine di agosto. Secondo la scala basilese, ha diritto a due mesi di continuazione del pagamento del salario, ovvero fino al 1° agosto 2024. In seguito, il rapporto di lavoro prosegue sì sino a fine ottobre (prorogato dei tre mesi di incapacità lavorativa risp. del periodo di sospensione massimo nel secondo anno di servizio pari a 90 giorni), ma non sussiste più alcun diritto al salario.

Se è stata stipulata un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, esiste comunque un diritto alla continuazione del pagamento del salario oltre la fine del rapporto di lavoro. Sono determinanti le condizioni assicurative dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

Mantenimento del salario in caso di infortunio

Le impiegate e gli impiegati con un’incapacità lavorativa totale o parziale senza colpa a causa di un infortunio hanno diritto alla continuazione del pagamento del salario o alla cosiddetta indennità giornaliera. Questo diritto decorre dal terzo giorno dopo l’infortunio e termina non appena la persona riacquista la capacità lavorativa (art. 16 LAINF).

In caso di incapacità lavorativa totale, la continuazione del pagamento del salario è pari all’80% del salario lordo. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale (art. 17 LAINF). L’ultimo salario ricevuto prima dell’infortunio funge da base per il calcolo dell’indennità (art. 15, cpv. 2 LAINF).

L’assicurazione infortuni obbligatoria si fa di norma carico della continuazione del pagamento del salario. Se questa assicurazione non è disponibile o copre meno dell’80% del salario, la datrice di lavoro è tenuta a pagare la differenza (art. 324b CO). Inoltre, per il periodo di attesa fino al pagamento da parte dell’assicurazione, la datrice di lavoro ha l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente alle condizioni di cui sopra.

Mantenimento del salario in caso di decesso

Il rapporto di lavoro si estingue in caso di decesso di una dipendente o di un dipendente. Il datore di lavoro è tuttavia tenuto a continuare a pagare il salario per un determinato periodo, a condizione che il dipendente lasci un coniuge, una partner registrata o un partner registrato oppure figli minorenni o, in caso di mancanza di questi eredi, altre persone nei confronti delle quali ha un obbligo di assistenza. Nei primi cinque anni di servizio, dopo lo scioglimento del contratto di lavoro viene pagata una mensilità. Dopo cinque anni di servizio, questo cosiddetto pagamento di salario ammonta a due mensilità.

Il salario viene pagato anche se la dipendente o il dipendente non ha più ricevuto il salario a causa di una lunga malattia prima del decesso e se il diritto alla continuazione del pagamento del salario o all’indennità giornaliera per malattia è esaurito.

Domande e risposte

Rispondiamo alle domande più frequenti sulla continuazione del pagamento del salario.

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