Unterschied Vollkasko vs. Teilkasko

Casco totale o casco parziale? Le differenze

Le componenti dell’assicurazione auto in sintesi

Quali sono le differenze tra assicurazione casco totale, assicurazione casco parziale e assicurazione responsabilità civile in Svizzera? Quale assicurazione è opportuna e quando?

  • Tempo di lettura: 6 minuti
  • Ultimo aggiornamento: giugno 2026
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Quale assicurazione copre che cosa?

Copertura offerta dalla responsabilità civile

Danni a terzi, ad esempio ad altri veicoli, persone oppure oggetti, causati personalmente dalla conducente o dal conducente. La responsabilità civile è obbligatoria in Svizzera.

Copertura offerta dalla casco parziale

Danni al proprio veicolo causati da eventi naturali e influssi esterni: tra gli eventi naturali rientrano, ad esempio, grandine, tempesta, inondazioni, smottamenti e incendi. Altri rischi assicurati sono la rottura dei vetri, il furto, la morsicatura di martora e gli incidenti con animali selvatici. Il danno non è imputabile alla persona assicurata.

Copertura offerta dalla casco totale

La casco totale copre tutte le prestazioni della casco parziale più i danni dovuti a collisione verificatisi al proprio veicolo, indipendentemente dalla persona a cui può essere imputata la colpa.

Differenza tra casco parziale e casco totale

La differenza tra l’assicurazione casco totale e l’assicurazione casco parziale consiste nel fatto che la casco totale risponde anche dei danni dovuti a collisione per colpa propria, mentre la casco parziale copre solo i danni al proprio veicolo non imputabili a colpa della persona assicurata.

In dettaglio
L’assicurazione casco parziale copre i danni al proprio veicolo causati da incendio, eventi naturali (grandine, tempesta, inondazione ecc.), caduta di masse nevose, furto, rottura dei vetri, collisione con animali nonché da martore e altri roditori selvatici. Non sono tuttavia assicurati i danni dovuti a colpa propria, i danni da posteggio come pure le ammaccature e i graffi da atti di vandalismo (elenco non esaustivo).

L’assicurazione casco totale copre tutte le prestazioni dell’assicurazione casco parziale e si fa carico inoltre dei danni dovuti a collisione, indipendentemente dalla persona a cui può essere imputata la colpa. Ammaccature e graffi da atti di vandalismo sono inclusi nella copertura della casco totale. Di norma, la casco totale non risponde dei danni da posteggio (elenco non esaustivo), che possono però essere assicurati con una copertura supplementare facoltativa.

È opportuno stipulare un’assicurazione casco totale per i veicoli con elevato valore che presentano un accresciuto rischio di danni dovuti a collisione. Ciò vale in particolare per

  • veicoli nuovi dal 1° ad almeno il 5° anno d’esercizio;
  • veicoli d’occasione oppure veicoli nuovi e d’epoca con un valore elevato;
  • veicoli costosi che viaggiano spesso nel traffico urbano;
  • veicoli costosi che vengono guidati da neoconducenti.

La stipulazione di un’assicurazione casco totale può inoltre essere conveniente quando si dipende dalla propria auto e non si è in grado di sostenere finanziariamente un danno totale. Per scoprire di più su quanto si riceverebbe in caso di danno totale al proprio veicolo in seguito a un evento assicurato rimandiamo alla sezione Domande e risposte riportata in basso.

La differenza tra l’assicurazione responsabilità civile e l’assicurazione casco parziale consiste nel fatto che la responsabilità civile obbligatoria risponde solo dei danni a terzi imputabili a chi conduce il veicolo assicurato.

La casco parziale facoltativa, invece, si fa carico solo dei danni al veicolo assicurato dovuti a incendio, eventi naturali, furto e altre cause, non imputabili alla conducente o al conducente.

In dettaglio
L’assicurazione responsabilità civile veicoli è obbligatoria in Svizzera e copre solo i danni a terzi (veicoli, persone, oggetti) imputabili a colpa della conducente o del conducente. Non risponde invece dei danni al proprio veicolo. Se non è stata stipulata alcuna protezione del bonus, il premio assicurativo aumenta dopo un danno di responsabilità civile.

La casco parziale copre i danni al proprio veicolo causati da incendio, grandine, tempesta e altri eventi naturali nonché la rottura dei vetri, il furto, la morsicatura di martora o gli incidenti con animali selvatici. Non sono assicurati i danni per colpa propria, i danni da posteggio come pure le ammaccature e i graffi da atti di vandalismo (elenco non esaustivo).

Di solito è opportuno stipulare un’assicurazione casco parziale a partire dal 6° anno d’esercizio. Ciò vale in particolare per i veicoli

  • con un valore attuale superiore a 10 000 franchi (regola generale);
  • che sostano prevalentemente in parcheggi scoperti (eventi naturali, danni causati da martore);
  • che vengono parcheggiati prevalentemente in città (furto con scasso, atti di vandalismo).

L’assicurazione responsabilità civile e l’assicurazione casco totale (danni dovuti a collisione) prevedono di norma un aumento del premio in seguito al verificarsi di un danno. Sono esclusi i casi in cui la colpa non è imputabile alla conducente o al conducente oppure in cui è stata stipulata la protezione del bonus per il veicolo assicurato e si tratta del primo sinistro del periodo d’osservazione. Poiché la casco parziale si fa carico solo dei danni senza colpa, i sinistri che rientrano nella casco parziale non influiscono in alcun modo sull’importo del premio assicurativo.

Quanto costano la responsabilità civile, la casco parziale e la casco totale della Mobiliare?

È possibile calcolare subito e senza impegno il costo dell’assicurazione veicoli della Mobiliare, su misura per le proprie esigenze, e poi decidere in tutta tranquillità.

Domande e risposte

In linea di principio, la conversione da casco totale a casco parziale è possibile in qualsiasi momento e avviene di norma a partire dal sesto anno d’esercizio. Consigliamo di effettuare il passaggio dopo l’inverno, dato che nella stagione fredda il rischio di collisione è più elevato. Per i veicoli molto costosi (oltre 60 000 franchi), la conversione in casco parziale avviene spesso più tardi rispetto ai modelli meno cari.

Raccomandiamo di dare un’occhiata al premio assicurativo in rapporto alla somma che si riceverebbe dall’assicurazione in caso di danno totale (vedasi la risposta alla prossima domanda).

Al momento della stipula del contratto, è possibile scegliere tra il risarcimento al valore attuale e il risarcimento secondo tabella (vedere polizza assicurativa). In caso di danno totale assicurato, il risarcimento al valore attuale significa che la Mobiliare rimborsa il valore del veicolo immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

In caso di indennizzo secondo tabella, riceverete un indennizzo forfettario secondo la seguente tabella: di norma riceverete almeno il valore attuale maggiorato del 20%, ma al massimo il prezzo di acquisto pagato. A partire dall'ottavo anno d’esercizio, l'indennizzo forfettario comprende il valore attuale maggiorato del 20%.

Anno d’esercizio% del valore a nuovo
1100%
2100%
380%–90%
470%–80%
560%–70%
650%–60%
740%–50%

Se il valore attuale del vostro veicolo al momento del sinistro totale è superiore al prezzo di acquisto da voi pagato, sarete rimborsati fino al valore a nuovo assicurato del vostro veicolo. Il valore a nuovo assicurato è indicato nella vostra polizza assicurativa.

In linea di principio, vale sempre la pena disporre di un’assicurazione casco parziale: oltre agli incidenti della circolazione, sono infatti coperti anche incendio ed eventi naturali come, ad esempio, grandine, tempesta e inondazioni, le cause più frequenti di un danno totale all’auto.

In assenza di un’assicurazione casco parziale si perde il proprio veicolo in caso di un danno totale. Con un'assicurazione casco parziale, la Mobiliare rimborsa almeno il valore attuale del veicolo prima del sinistro in caso di danno totale coperto dall'assicurazione (vedere anche la risposta precedente).

La franchigia dell’assicurazione auto dipende dall’evento che si verifica ed è compresa di norma tra 0 e 2000 franchi. Al momento della stipula dell’assicurazione è possibile definire individualmente la franchigia per ogni evento assicurato. In linea di massima, più elevata è la franchigia, minore è il premio. Maggiori informazioni sulla franchigia dell’assicurazione auto

Le seguenti prestazioni possono essere assicurate in aggiunta, a prescindere dalla copertura scelta (responsabilità civile, casco parziale o casco totale). La Mobiliare raccomanda di stipulare sempre la copertura supplementare «protezione del bonus». Le spese supplementari per tale copertura sono molto basse rispetto all’aumento del premio che verrebbe applicato in seguito a un danno di responsabilità civile o dovuto a collisione causato per colpa propria.

  • Protezione del bonus: impedisce che il premio assicurativo aumenti in seguito a un danno di responsabilità civile o dovuto a collisione per colpa propria.
  • Negligenza grave: con la copertura per negligenza grave, stipulabile solo unitamente alla protezione del bonus, l’assicurazione rinuncia al suo diritto di regresso in caso di danno dovuto a colpa grave.
  • Danno da posteggio: i danni da posteggio non rientrano nella copertura base né della casco totale, né della casco parziale.
  • Protezione del prezzo d’acquisto: nel caso di un danno totale verificatosi entro il 5° anno d’esercizio, la protezione del prezzo d’acquisto permette di ricevere il rimborso dell’intero prezzo d’acquisto.
  • È possibile assicurare senza franchigia le cose trasportate come ad esempio laptop, smartphone o borse.
  • La copertura supplementare 24 h CarAssistance Top permette di assicurare le pretese derivanti dall’utilizzo di veicoli a noleggio e in car sharing (fino a 5000 franchi) nonché la perdita delle chiavi dell’auto (fino a 2000 franchi). La copertura supplementare include inoltre una protezione giuridica in materia di circolazione.
  • È particolarmente consigliato stipulare un’assicurazione infortuni per occupanti del veicolo se si trasportano spesso persone dall’estero. Per le persone con cittadinanza svizzera, infatti, le spese conseguenti in caso di incidente sono di norma già incluse nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni della datrice o del datore di lavoro oppure nella copertura infortuni della cassa malati.
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