Che cos’è una disdetta con riserva di modifica?
Se si intendono modificare le condizioni di lavoro, il primo passo consiste generalmente nel tentativo di trovare una soluzione consensuale. Se non si raggiunge un accordo, a determinate condizioni il datore di lavoro può ricorrere a una disdetta con riserva di modifica.
Si tratta di una particolare forma di disdetta: il rapporto di lavoro esistente viene formalmente disdetto, ma allo stesso tempo al dipendente viene proposto di continuarlo a nuove condizioni. È quindi una combinazione tra una disdetta e una nuova offerta contrattuale.
A differenza della disdetta ordinaria, con la quale il rapporto di lavoro termina completamente, in questo caso il rapporto prosegue se il dipendente accetta la nuova offerta. Se la rifiuta, termina alla scadenza del termine di disdetta.
Un’azienda deve ridurre i costi del personale. Disdice il contratto a un collaboratore, ma allo stesso tempo gli offre di proseguire il rapporto di lavoro con un salario ridotto. Solo se il collaboratore accetta il rapporto di lavoro prosegue. Se rifiuta, la disdetta è valida. Il rapporto di lavoro termina allo scadere del termine di disdetta.
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Cosa prevede il diritto del lavoro svizzero sulla disdetta con riserva di modifica?
La disdetta con riserva di modifica non è disciplinata espressamente dal Codice delle obbligazioni (CO). Si basa tuttavia sull’articolo 335 CO, relativo alla disdetta ordinaria. Si applicano pertanto le stesse norme.
Queste riguardano anche norme formali, termini di disdetta, protezione dal licenziamento, periodi di divieto di disdetta e il divieto di licenziamenti abusivi.
Disdetta con riserva di modifica da parte del datore di lavoro: quando è ammessa?
È ammessa se si fonda su motivi oggettivi e comprensibili. La modifica deve essere realmente necessaria per l’azienda, per esempio per ridurre i costi, semplificare i processi lavorativi o rispettare obblighi di legge. Non basta che sia semplicemente vantaggiosa per il datore di lavoro. Inoltre, non deve peggiorare senza motivo la situazione del dipendente e deve essere adeguata e proporzionata allo scopo.
Tra i motivi più comuni vi sono:
- difficoltà economiche, per esempio un calo del fatturato;
- cambiamenti aziendali, come la fusione di team o sedi;
- nuovi modelli di orario o nuovi regolamenti aziendali;
- modifiche del salario, dell’orario o delle mansioni.
Quali condizioni deve rispettare il datore di lavoro?
Per essere valida in Svizzera, la disdetta con riserva di modifica deve rispettare le disposizioni generali degli articoli 335 e seguenti CO:
Identificabilità
La disdetta deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Non è sufficiente proporre ai collaboratori nuove condizioni contrattuali.
La disdetta deve essere pronunciata espressamente in combinazione con l’offerta di proseguire il rapporto di lavoro a condizioni modificate.
Rispetto del termine di preavviso
Si applicano i termini di disdetta legali o contrattuali. La disdetta non può avere effetto retroattivo né essere comunicata con un preavviso insufficiente.
Giustificazione
I motivi della modifica devono essere esposti in modo trasparente.
Proporzionalità
La modifica deve essere ragionevole e proporzionata. Non deve essere improvvisa, arbitraria o chiaramente unilaterale a svantaggio della persona interessata.
Esclusione di abusi
La disdetta non deve servire a liberarsi di dipendenti sgraditi o a esercitare pressioni peggiorandone intenzionalmente le condizioni di lavoro. In questi casi può essere abusiva (cfr. capitolo Una disdetta con riserva di modifica può essere abusiva?).
Le conseguenze di un licenziamento con modifica del contratto
Se il lavoratore rifiuta le nuove condizioni , il rapporto di lavoro termina allo scadere del termine di disdetta. Fino ad allora continuano ad applicarsi senza modifiche le condizioni contrattuali originarie.
In questo caso si tratta giuridicamente di una disdetta ordinaria da parte del datore di lavoro, con tutte le conseguenze di diritto del lavoro ( tra cui il diritto al salario e alle vacanze e l’applicazione dei termini e dei periodi protetti previsti dalla legge).
In questo caso il nuovo contratto di lavoro con le condizioni modificate entra in vigore allo scadere del termine di disdetta.
Un nuovo periodo di prova dopo una disdetta con riserva di modifica è ammesso solo se è espressamente concordato nel nuovo contratto e giustificato oggettivamente, ad esempio in caso di nuova funzione con mansioni o responsabilità modificate. In assenza di una chiara regolamentazione non si applica alcun nuovo periodo di prova.
Sì, una disdetta con riserva di modifica può in determinate circostanze essere abusiva, ovvero contraria al principio di buona fede. Ciò avviene ad esempio quando:
- non sussiste alcun motivo oggettivo per la modifica
- la disdetta serve unicamente a svantaggiare il lavoratore
- vengono utilizzate pressioni, minacce o altri mezzi inammissibili
- oppure non vengono rispettati i termini legali di disdetta
Chi subisce un licenziamento abusivo può, ai sensi dell’art. 336b CO, fare ricorso per iscritto e se necessario intentare un’azione per ottenere un indennizzo.
Importante: anche una disdetta abusiva rimane in linea di principio valida; il rapporto di lavoro termina comunque. Se la contestazione ha esito positivo, può essere riconosciuta un’indennità fino a sei mensilità di salario. È consigliabile chiedere tempestivamente una consulenza legale.
Il dipendente può proporre una disdetta con riserva di modifica?
In linea di principio, anche il dipendente può ricorrere a una disdetta con riserva di modifica. In questo caso disdice il rapporto di lavoro, ma propone al datore di lavoro di continuarlo a nuove condizioni, per esempio con un orario migliore, un salario più elevato o una funzione diversa.
È importante sapere che questo procedimento, pur essendo giuridicamente ammesso, nella pratica è molto raro e comporta un rischio elevato.
- Il datore di lavoro non è obbligato ad accettare la nuova offerta.
- Se la rifiuta, la disdetta resta valida. Il rapporto di lavoro termina definitivamente allo scadere del termine ordinario di disdetta.
Prima di procedere, è quindi consigliabile chiedere una consulenza, così da valutare attentamente opportunità e rischi.
Quando è lecita una riduzione salariale mediante disdetta con riserva di modifica?
Le riduzioni salariali rappresentano uno degli interventi più incisivi nel rapporto di lavoro. Per questo non possono essere imposte unilateralmente. In linea di principio una riduzione del salario è ammessa solo se entrambe le parti vi acconsentono volontariamente. Se non si raggiunge un accordo, il datore di lavoro può ricorrere a una disdetta con riserva di modifica.
La riduzione è ammessa soltanto se:
- sussiste un motivo aziendale oggettivo e comprensibile (ad es. calo del fatturato nel contesto di una crisi di settore, perdita di un mandato consistente, introduzione di un nuovo modello aziendale con profili di ruolo modificati)
- la riduzione è proporzionata (ad es. riduzione moderata contemporaneamente a una riduzione dell’orario di lavoro o a una riassegnazione delle mansioni)
- il datore di lavoro spiega i motivi in modo aperto, trasparente e comprensibile, fornendo informazioni sulla situazione aziendale e sulle possibili alternative.
Disdetta con riserva di modifica e URC: cosa è importante sapere?
Quando il datore di lavoro comunica una disdetta con riserva di modifica, il dipendente deve decidere se accettare o rifiutare le nuove condizioni.La decisione deve essere ponderata con attenzione. Se la nuova offerta viene rifiutata, pur non essendo sostanzialmente peggiore del contratto precedente, l’URC può considerarlo come disoccupazione imputabile all’assicurato. In tal caso, il diritto alle indennità di disoccupazione può essere sospeso temporaneamente.
Non esistono criteri validi per ogni situazione per stabilire quando un’offerta sia «non sostanzialmente peggiore». Nella pratica, leggere riduzioni salariali, modifiche dell’orario o un nuovo luogo di lavoro ragionevole possono essere considerate accettabili, soprattutto se il rapporto di lavoro rimane sostanzialmente invariato e la nuova posizione corrisponde ancora alle qualifiche del dipendente.
Poiché ogni caso viene valutato singolarmente, è importante non rifiutare precipitosamente la proposta. In caso di dubbi, conviene esaminare attentamente le nuove condizioni e chiedere per tempo una consulenza.
Alternative alla disdetta con riserva di modifica
La disdetta con riserva di modifica non è sempre necessaria. Spesso le modifiche nel rapporto di lavoro possono essere attuate anche in altro modo, ad esempio attraverso una comunicazione trasparente e soluzioni consensuali. Di seguito sono riportate le principali alternative.
- Modifica contrattuale consensuale: il modo più semplice e giuridicamente corretto è una modifica contrattuale volontaria. Datore di lavoro e lavoratore concordano insieme nuove condizioni. Queste entrano in vigore subito o alla data stabilita.
- Direttiva unilaterale: i datori di lavoro hanno il diritto, nell’ambito del loro potere direttivo, di impartire determinate modifiche. Vi rientrano ad esempio nuovi processi di lavoro o compiti adattati, se sono esigibili nel quadro del contratto esistente. Non sono invece ammesse modifiche unilaterali del salario, dell’orario di lavoro o del luogo di lavoro, se tali elementi sono chiaramente disciplinati nel contratto. In questi casi occorre un accordo oppure una disdetta con riserva di modifica.
Fragen & Antworten
Di seguito forniamo le risposte alle principali domande ulla disdetta con riserva di modifica in Svizzera
Non è espressamente prevista dal Codice delle obbligazioni (CO). È tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza e si basa sulle disposizioni generali in materia di disdetta, in particolare sugli articoli 335 e seguenti CO.
È ammessa quando non è possibile concordare una modifica del contratto, le nuove condizioni sono giustificate e proporzionate e vengono rispettate le disposizioni di legge. Può essere utilizzata, per esempio, in caso di ristrutturazione, adeguamento salariale o modifica della funzione.
La disdetta produce gli effetti di una disdetta ordinaria. Il rapporto di lavoro termina alla scadenza del termine previsto dalla legge o dal contratto. Fino a quel momento continuano a valere le condizioni precedenti.
Se la disdetta con riserva di modifica viene comunicata durante un periodo protetto dalla legge, per esempio in caso di malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare, la disdetta è nulla. La proposta di modifica del contratto rimane però valida e può essere accettata volontariamente.
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