Un uomo in giacca e cravatta seduto su una panchina all'aperto, che tiene in mano un tablet con un copritastiera sul lucchetto. Immagine simbolica della clausola di non concorrenza in Svizzera.

Divieto di concorrenza in Svizzera

Che cos’è il divieto di concorrenza e quali regole si applicano a tal proposito alle dipendenti e i dipendenti?

Il divieto di concorrenza nel contratto di lavoro solleva spesso delle domande: che cosa significa in concreto e quali restrizioni comporta per le dipendenti e i dipendenti? Qui sono riportati gli aspetti di cui tenere conto in caso di divieto di concorrenza in Svizzera e i presupposti da soddisfare perché esso sia legalmente valido.

  • Tempo di lettura: 9 minuti
  • Ultimo aggiornamento: novembre 2025
  • 3
    Nuovo contributo

Importanza del divieto di concorrenza

Il divieto di concorrenza si prefigge di impedire che, al termine del loro rapporto di lavoro, ex collaboratrici ed ex collaboratori danneggino la precedente datrice o il precedente datore di lavoro. Durante il suo impiego, infatti, il personale ha spesso accesso a informazioni importanti (o confidenziali), ad esempio sulla clientela, sui processi operativi o sui segreti aziendali. Il divieto di concorrenza garantisce che queste informazioni non vengano impiegate presso la concorrenza o utilizzate per costituire per proprio conto un’azienda concorrente.

Assicurazione di protezione giuridica privata

Controversie sul lavoro, stress con il vicino di casa o qualsiasi altra questione legale: l'assicurazione di protezione giuridica privata di Protekta vi aiuta a far valere i vostri diritti e vi sostiene attivamente nei vostri sforzi.

Divieto di concorrenza nel Codice delle obbligazioni (CO)

Il divieto di concorrenza è disciplinato dagli articoli 340-340c del Codice delle obbligazioni (CO) svizzero. Esso stabilisce a quali condizioni il divieto di concorrenza è ammesso, efficace e applicabile. Di seguito è riportata una panoramica delle disposizioni principali.

Applicabilità e validità del divieto di concorrenza in Svizzera

Affinché il divieto di concorrenza sia giuridicamente valido, deve soddisfare di norma i seguenti presupposti.

  1. Accordo scritto (art. 340 cpv. 1 CO): il divieto di concorrenza deve essere indicato per iscritto nel contratto di lavoro o in un accordo supplementare e deve essere sottoscritto dalla dipendente o dal dipendente. Un semplice rimando alle condizioni di lavoro generali o ai regolamenti per il personale non è sufficiente.
     
  2. Attività concorrenziale (art. 340 cpv. 1 CO): la dipendente o il dipendente deve rinunciare ad attività che possano compromettere la competitività economica della precedente datrice o del precedente datore di lavoro. Ciò vale sia per gli impieghi presso aziende concorrenti, sia per l’attività autonoma svolta nello stesso settore.
     
  3. Cognizioni della clientela o dei segreti d’affari (art. 340 cpv. 2 CO): durante la propria attività nell’azienda, la dipendente o il dipendente deve aver avuto accesso a informazioni sensibili, come elenchi di clienti o segreti d’affari, che potrebbero cagionare un danno considerevole alla precedente datrice o al precedente datore di lavoro se utilizzate dalla concorrenza.
     
  4. Limitazioni convenienti quanto al luogo, al tempo e all’oggetto (art. 340a CO): il divieto di concorrenza non può andare oltre quanto richiesto dalla protezione della datrice o del datore di lavoro. Le restrizioni sono importanti per evitare una limitazione eccessiva della dipendente o del dipendente.

Quando il divieto di concorrenza è nullo?

Un divieto di concorrenza può essere limitato a giusta misura dal tribunale se viola le norme di legge oppure pregiudica eccessivamente la dipendente o il dipendente. Se la datrice o il datore di lavoro denuncia la violazione della clausola di non concorrenza, spetta alla dipendente o al dipendente dimostrare che la limitazione è eccessiva o contraria alla legge. In tal caso il giudice restringe a giusta misura il divieto di concorrenza. Il divieto di concorrenza non viene dunque dichiarato nullo.

Di seguito sono elencati i motivi che possono portare a una limitazione da parte del tribunale.

  1. Portata eccessiva (art. 340a CO): il divieto di concorrenza deve essere limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto. La durata massima è di norma pari a tre anni. Inoltre, il divieto può riferirsi solo a determinate attività che sono effettivamente in concorrenza con quella della precedente datrice o del precedente datore di lavoro.
     
  2. Mancanza d’interesse della datrice o del datore di lavoro (art. 340c CO): la datrice o il datore di lavoro deve avere un interesse considerevole a mantenere il divieto di concorrenza. Se, ad esempio, la datrice o il datore di lavoro abbandona quel settore d’attività oppure se vengono resi noti i segreti aziendali, viene meno questa necessità di protezione e il divieto decade. 

    Il divieto di concorrenza cessa parimente quando la datrice o il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro, senza che la dipendente o il dipendente le abbia dato un motivo giustificato.
     

  3. Difetto di forma (art. 340 cpv. 1 CO): il divieto di concorrenza è valido solo se la clausola di non concorrenza è stata indicata per iscritto e sottoscritta dalla dipendente o dal dipendente. Un semplice rimando ai regolamenti generali non è sufficiente.

Che cosa succede in caso di violazione del divieto di concorrenza?

In Svizzera, la violazione del divieto di concorrenza può avere varie conseguenze.

  1. Risarcimento: se la dipendente o il dipendente viola il divieto di concorrenza e l’ex datrice o l’ex datore di lavoro subisce una perdita finanziaria, la dipendente o il dipendente deve risarcire il danno che ne deriva. Ciò significa che dovrà probabilmente assumersi le spese per gli affari persi dall’azienda o per le altre perdite causate all’azienda.
     
  2. Pena convenzionale: molti contratti di lavoro contengono nella clausola di non concorrenza una cosiddetta pena convenzionale, ovvero una determinata pena pecuniaria, subito esigibile in caso di violazione del diritto di concorrenza. Il vantaggio per la datrice o il datore di lavoro consiste nel fatto che non deve provare alcun danno per richiedere la pena convenzionale.

    Spesso, con il pagamento della pena convenzionale, la dipendente o il dipendente si può liberare da altri obblighi derivanti dal divieto di concorrenza. Se però il danno effettivo è superiore alla pena pecuniaria, l’azienda può pretendere anche il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
     

  3. Fine della situazione di concorrenza: in determinate circostanze, se espressamente concordato nel contratto, le datrici e i datori di lavoro possono esigere dalla dipendente o dal dipendente la cessazione immediata dell’attività che viola il divieto di concorrenza.

Divieto di concorrenza nel contratto di lavoro

Il divieto di concorrenza è di norma parte integrante del contratto di lavoro ed entra spesso in vigore solo dopo il termine del rapporto di lavoro.

Clausola di non concorrenza nel contratto di lavoro in Svizzera

In Svizzera, il divieto di concorrenza compare di norma nel contratto di lavoro scritto o in un accordo supplementare sotto forma di clausola di non concorrenza. Affinché una clausola di non concorrenza sia valida, la dipendente o il dipendente deve confermare il divieto di concorrenza con la propria firma: in tal modo garantisce di essere consapevole delle relative conseguenze legali. 

Il rimando a regolamenti per il personale generali o ad altri documenti non è sufficiente; il divieto deve essere indicato direttamente nel contratto di lavoro o in un accordo espressamente firmato.

Esempio di clausola di non concorrenza nel contratto di lavoro

È importante formulare chiaramente la clausola di non concorrenza al fine di evitare malintesi o conflitti. Da tale clausola deve risultare evidente la durata del divieto, l’area geografica in cui esso è valido e le attività interdette. In mancanza di queste indicazioni concrete, il divieto può essere ritenuto troppo ampio e quindi nullo. Ecco un esempio di formulazione chiara:

In virtù della sua funzione, il dipendente ha accesso alla clientela e ai segreti di fabbricazione del datore di lavoro.

Il dipendente si impegna, ai sensi di una clausola di non concorrenza, ad astenersi, per tutta la durata del contratto di lavoro e per sei mesi dopo la sua cessazione, da qualsiasi attività concorrente con il datore di lavoro nel settore dei prodotti per intonaci e della costruzione di facciate nel territorio del Cantone di Berna, a non competere con il datore di lavoro, né direttamente né indirettamente, tramite un'attività indipendente o salariata, in particolare si astiene dall'esercitare per proprio conto un'attività concorrente a quella del datore di lavoro, dall'esercitare tale attività o dal parteciparvi.

Per ogni violazione di questa clausola di non concorrenza, il dipendente si impegna a pagare una penale convenzionale pari a tre stipendi mensili lordi (compresi eventuali bonus, premi, commissioni o supplementi) e a risarcire il datore di lavoro per qualsiasi danno aggiuntivo che superi l'importo della penale convenzionale.

Oltre alla penale convenzionale e al risarcimento del danno aggiuntivo, il datore di lavoro ha il diritto di esigere la cessazione della situazione contraria al contratto (la cosiddetta esecuzione reale). Il pagamento della penale convenzionale e dei danni non esonera dal rispetto della clausola di non concorrenza.

Differenza tra divieto di concorrenza e divieto di fare concorrenza al datore di lavoro

Anche se possono sembrare simili, i termini divieto di concorrenza e divieto di fare concorrenza al datore di lavoro presentano delle differenze sostanziali.

Il divieto di fare concorrenza al datore di lavoro è di solito più ampio e vale già durante l’impiego. Alla dipendente o al dipendente è proibito lavorare contemporaneamente presso un’azienda concorrente o acquisire attivamente clienti dell’azienda.

Di norma il divieto di fare concorrenza al datore di lavoro termina con il rapporto di lavoro, a meno che non sia stato convenuto espressamente che debba continuare a valere anche in seguito. Non è esplicitamente previsto dal Codice delle obbligazioni, ma si evince dall’obbligo generale di fedeltà del lavoratore (art. 321a CO).

Formulazione ed esempio di divieto di fare concorrenza al datore di lavoro

Il divieto di fare concorrenza al datore di lavoro dovrebbe essere indicato in modo chiaro nel contratto di lavoro. Un esempio di clausola contrattuale in tal senso potrebbe essere la seguente:

«Durante il rapporto di lavoro, alla dipendente o al dipendente è proibito svolgere un’altra attività che sia in concorrenza con l’azienda senza il consenso scritto dell’azienda stessa. Inoltre, la dipendente o il dipendente si impegna a non accaparrarsi clienti o partner commerciali dell’azienda.»

Aggirare il divieto di concorrenza: che cosa è possibile e consentito?

Anche se si è vincolati al divieto di concorrenza, ci sono varie possibilità per intraprendere una nuova carriera professionale senza violare tale diritto. Eccone alcune.

  1. Cambiare settore o attività: se il divieto di concorrenza riguarda solo un determinato settore o una determinata attività, è per esempio possibile lavorare in un altro ambito. Ad esempio, una collaboratrice o un collaboratore delle vendite nel settore della tecnologia medica potrebbe passare al settore automobilistico senza violare il divieto.
     
  2. Osservare le limitazioni geografiche: se il divieto di concorrenza è limitato a una determinata regione, è possibile esercitare la stessa professione in un’altra area, ad esempio in un altro cantone o all’estero, senza violare il divieto.
     
  3. Ottenere l’esonero da parte della datrice o del datore di lavoro: in alcuni casi è possibile che la datrice o il datore di lavoro esoneri la dipendente o il dipendente dal rispetto del divieto di concorrenza, ad esempio quando non ha più alcun interesse in merito. Un esonero di questo tipo deve essere concordato per iscritto ai fini della prova.

Domande e risposte

Rispondiamo alle domande principali sul divieto di concorrenza.

Altre domande?

La JurLine è disponibile gratuitamente per i clienti della Mobiliare e della Protekta. Avvocati esperti sono a disposizione per rispondere telefonicamente alle vostre domande legali personali.

Desideriamo sottolineare che questi contenuti e i documenti forniti devono essere considerati come informazioni legali generali. Non sostituiscono la consulenza legale nei singoli casi. La Mobiliare e la Protekta declinano ogni responsabilità in relazione al contenuto di questo articolo.

 

Ha trovato le informazioni che cercava?