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Quadro delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Eventi assicurati e tutela ideale per i vostri collaboratori

I datori di lavoro devono assicurare i propri collaboratori contro le conseguenze degli infortuni professionali e, a partire da otto ore di lavoro settimanali, anche contro quelle degli infortuni non professionali. Chi svolge un’attività lucrativa indipendente o lavora all’interno di un'azienda di famiglia senza stipendio in contanti, può assicurarsi su base volontaria.

La tabella seguente mostra la copertura prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e quali lacune colma il complemento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 

 

  Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF Complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni    
Spese di cura
  • Trattamenti medici (medico, dentista, medicamenti, ricoveri ospedalieri nel reparto comune, cure, assistenza domiciliare)  
  • Mezzi ausiliari (compensazione di menomazioni fisiche, p.es. tramite protesi) 
  • Danni materiali 
  • Spese di salvataggio, recupero, viaggio e trasporto 
  • Spese funerarie
  • Assunzione di tutti i costi non coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF nei reparti ospedalieri privati o semiprivati in tutto il mondo. 
  • Trattamenti di medicina complementare/alternativa 
  • Aiuto domestico 
  • Danni materiali 
  • Spese di viaggio, trasporto, salvataggio  recupero nonché per operazioni di ricerca
   
Indennità giornaliera
  • In caso di incapacità totale al lavoro, l'80% del guadagno assicurato a partire dal 3° giorno successivo all'infortunio (al massimo CHF 148 200, stato 2016). In caso d’incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è ridotta in proporzione.
  • Incremento dell’indennità giornaliera LAINF al 90% o al 100% del salario. 
  • Copertura dei salari che superano il massimo LAINF. 
  • Copertura dei giorni di attesa della LAINF. 
   
Invalidità
  • In caso di invalidità al 100% le rendite d’invalidità coprono l’80% del guadagno assicurato (al massimo CHF 148 200, stato 2016). In caso di incapacità al guadagno parziale, la rendita d’invalidità è ridotta in proporzione. 
  • Come rendita complementare assieme ad una rendita AVS o AI, la rendita d’invalidità viene versata fino a un massimo del 90% del guadagno assicurato. 
  • L’assicurato ha diritto a un’equa indennità in forma di capitale se, in seguito all’infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica o mentale. 
  • L’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi qualora a causa dell’invalidità necessiti in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. A seconda della gravità tale assegno può ammontare al sestuplo dell'importo massimo del reddito giornaliero (CHF 2 436, stato 2019). 
  • Rendita d’invalidità per salari che superano il massimo LAINF.  
  • Assicurazione di un'indennità per menomazione dell’integrità come complemento dell'indennità LAINF.
   
Decesso
  • Le rendite per i superstiti sono calcolate come segue in base al guadagno assicurato: 40% per il coniuge superstite, 25% per orfani di padre e di madre, 15% per orfani di padre o di madre. Al massimo tuttavia il 70% per tutti i superstiti. 
  • Come rendita complementare assieme ad una rendita AVS o AI, la rendita per superstiti viene versata fino a un massimo del 90% del guadagno assicurato.
  • Rendita per superstiti per salari che superano il massimo LAINF. 
  • Assicurazione di un capitale in caso di decesso come complemento della rendita per superstiti LAINF.
   
Copertura della differenza LAINF  
  • Copertura di riduzioni o rifiuti di prestazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF per negligenza grave o atti temerari.
   
Postumi di infortuni precedenti  
  • Assunzione dell’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario in caso di ricadute o postumi di infortuni precedenti.
   
Pagamento del salario in caso di decesso  
  • In caso di decesso, assunzione dell’obbligo di pagamento continuato del salario ai familiari.