la Mobiliare

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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conforme alla LAINF

Copertura assicurativa contro gli infortuni conforme alla LAINF

La LAINF (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni) prevede che in Svizzera tutti coloro che sono impiegati da un datore di lavoro siano assicurati contro gli infortuni professionali e, a partire da un orario di lavoro di otto ore alla settimana, anche contro gli infortuni non professionali. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni della Mobiliare offre ai datori di lavoro una copertura assicurativa completa per i propri collaboratori.

I vantaggi in sintesi

  • Assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali di tutti i lavoratori impiegati in Svizzera
  • Prestazioni di cura e rimborsi delle spese: trasporto per il salvataggio, trattamenti ambulatoriali, ricoveri ospedalieri e di cura
  • Indennità giornaliere, rendita di invalidità, indennità per menomazione dell'integrità, assegno per grande invalidità e rendita per superstiti

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conforme alla LAINF

Con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conforme alla LAINF, la Mobiliare mette a disposizione dei datori di lavoro il pacchetto di prestazioni prescritto per legge. I vostri dipendenti sono assicurati contro le conseguenze finanziarie di infortuni professionali e non professionali e in caso di malattia professionale. Viene inoltre corrisposta, in caso di impossibilità a lavorare, un'indennità giornaliera a partire dal terzo giorno successivo all'infortunio e sono coperte le prestazioni per i trattamenti medici e ospedalieri, i farmaci e le spese di salvataggio. In caso di invalidità, viene erogata una rendita o un'indennità per menomazione dell'integrità; in caso di decesso, i superstiti ricevono una rendita per superstiti.

Domande frequenti

Quali prestazioni sono incluse?

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conforme alla LAINF copre le seguenti prestazioni:

Prestazioni di cura e rimborsi delle spese

Trattamento per la cura (medico, dentista, farmaci, ricoveri ospedalieri nel reparto comune), cure a domicilio, mezzi ausiliari, trasporto per salvataggio, trattamenti ambulatoriali, ricovero ospedaliero nel reparto comune, soggiorni di cura.

Indennità giornaliera

Indennità giornaliera in caso di impossibilità a lavorare: 80% del guadagno assicurato a partire dal terzo giorno dopo l'infortunio.

Rendita di invalidità

Rendita di invalidità se quest'ultima è provocata da infortunio.

Indennità per menomazione dell'integrità

Indennità per menomazione dell'integrità in caso di danneggiamento permanente e importante dell'integrità fisica o mentale o assegno per grande invalidità in caso di grande invalidità.

Decesso

Rendita per superstiti erogata al/alla coniuge e ai figli in caso di decesso della persona assicurata causato dall'infortunio.

Quali costi copre l'assicurazione?

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conforme alla LAINF della Mobiliare si assume i costi e le prestazioni di cura in caso di infortuni professionali o non professionali per un importo illimitato. In caso di cure necessarie prestate all'estero, corrispondiamo un importo massimo pari al doppio delle spese per un trattamento equivalente in Svizzera. In caso di cure a domicilio necessarie, eroghiamo dei contributi laddove tali cure siano prestate dal personale autorizzato del servizio di assistenza domiciliare. Le spese per i mezzi ausiliari vengono rimborsate in base all'elenco indicato nell'ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari (OMAINF).

Sosteniamo i costi derivanti da danni agli apparecchi che costituiscono parte del corpo (ad esempio le protesi). Provvediamo inoltre al rimborso delle spese per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie laddove la menomazione fisica necessiti delle cure.

Sono inoltre coperti i costi necessari per il salvataggio, viaggio, recupero e trasporto. Le spese di questo tipo sostenute all'estero vengono rimborsate fino al 20% dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato.

L'indennità giornaliera, erogata dal terzo giorno dopo l'infortunio, ammonta al massimo all'80% del guadagno assicurato. La rendita di invalidità ammonta al massimo all'80% del guadagno assicurato e al massimo al 90% includendovi la rendita dell'AI.

In caso di decesso, la rendita per superstiti erogata al vedovo/alla vedova ammonta al 40% del guadagno assicurato e al massimo al 25% per l'orfano. Se i superstiti sono molteplici, le prestazioni della rendita corrispondono complessivamente al 70% del guadagno assicurato.

 

Quadro delle prestazioni

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conforme alla LAINF copre le conseguenze finanziarie derivanti da infortuni solamente fino a un certo punto; è possibile colmare le lacune assicurative che ne conseguono attraverso il complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il quadro delle prestazioni vi mostra le differenze tra le due assicurazioni.

Il pacchetto di servizi esclusivo della Mobiliare

In aggiunta alla copertura selezionata, sono incluse le seguenti prestazioni:

  • Consulenza e assistenza sul posto offerte dal consulente personale a voi dedicato.
  • JurLine 0848 82 00 82: per ottenere, a un primo livello, informazioni giuridiche telefoniche di qualsiasi tipo.
  • Liquidazione dei sinistri sul posto da parte dell'agenzia generale nelle vostre vicinanze grazie all'assistenza semplice e personalizzata del servizio sinistri.
  • Case Management: assistiamo i datori di lavoro nel reintegro sul posto di lavoro delle persone assicurate e mettiamo a vostra disposizione la nostra rete di consulenti medici in tutta la Svizzera.
  • Gestione delle assenze: gestione semplice delle assenze dei collaboratori – il tool per la gestione delle assenze di Sunetplus le offre un valido aiuto per un’elaborazione efficiente delle notifiche di infortunio e malattia. 
  • Dichiarazione salariale elettronica: potrete registrare gli importi salariali per Internet o direttamente dal vostro sistema di contabilità certificato swissdec.

Informazioni per i collaboratori che lasciano l'azienda

Nel momento in cui abbandonate la vostra attività lavorativa presso un datore di lavoro o nel caso in cui il vostro orario di lavoro sia ridotto a meno di otto ore la settimana, perdete la vostra copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali.  Con l'assicurazione mediante convenzione potete prolungare per un periodo fino a sei mesi la precedente assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.

Il premio ammonta a 45 franchi al mese e va pagato prima della scadenza della vostra attuale assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Se non stipulate un'assicurazione mediante convenzione, entro un mese dovete informare la vostra cassa malati della fine dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF affinché questa inserisca la copertura contro gli infortuni nella sua polizza e voi continuiate ad essere assicurati

Al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni per i datori di lavoro e per l'assicurazione mediante convenzione

Revisione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) dal 01.01.2017

La revisione della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni è stata approvata in Parlamento in data 25.09.2015. Il nuovo testo di legge e la relativa ordinanza entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

La revisione ha migliorato in modo puntuale una legge che nella prassi si è rivelata molto efficace. Il risultato rappresenta perciò un’evoluzione piuttosto che una modifica radicale della legge. La versione rivista chiarisce alcuni punti, in particolare la durata dell’assicurazione. In futuro la copertura assicurativa inizierà il primo giorno del rapporto di lavoro, anche se questo cade ad esempio nel fine settimana o in un giorno festivo. Finora tale aspetto aveva creato problemi di interpretazione. La copertura assicurativa terminerà il 31° giorno (finora il 30°) dopo la cessazione del rapporto di lavoro e pertanto sarà estesa in ogni caso all’intero mese successivo. Infine è stata trovata una soluzione per evitare che le persone in età AVS siano favorite finanziariamente a causa delle prestazioni dell’assicurazione infortuni.

Quale base giuridica concreta e completa fa stato quanto pubblicato nel Foglio federale (FF 2015 7133 e FF 2015 7139).

Comunicato stampa del Consiglio federale

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